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Bimba con due madri: il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso della Procura

Il Collegio dei Giudici ha 'bocciato' la richiesta del Procuratore contro la decisione del sindaco Pizzarotti che aveva riconosciuto entrambe le donne come genitori

Il Tribunale di Parma ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Procuratore di Parma contro il riconoscimento dei figli di una coppia di due donne, attuato dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti. La vicenda è quella del riconoscimento da parte del sindaco, in qualità di ufficiale di Stato Civile, di una bambina di una coppia di donne, unite civilmente. Dopo la decisione del primo cittadino, tra i primi atti di questo tipo in Italia, la Procura di Parma aveva presentato ricorso il 10 aprile contro il provvedimento del Comune di Parma. Entrambe le parti, ovvero la coppia di genitori  e il Comune di Parma da un lato e la Procura della Repubblica di Parma dall'altro erano pronte per la data dell'udienza, che doveva essere fissata. Il Tribunale Civile di Parma però ha dichiarato inammissibile de plano il ricorso presentato dal Procura per un difetto di procedura. 

Riconoscimento di due donne come madri di una bimba

La vicenda parte dal riconoscimento da parte del sindaco di Parma Federico Pizzarotti della genitorialità di due mamme: è una delle prime volte in Italia. La bambina è nata biologicamente da una delle due mamme: l'altra madre, unita civilmente alla madre 'naturale', ha riconosciuto la bambina come figlia propria. Non una stepchild adotion, ovvero l'adozione del figlio del partner e nemmeno un'adozione piena. Si tratta di un riconoscimento di genitorialità puro, sia della madre naturale sia della madre che è unita civilmente alla prima.

Cosa dice il Tribunale di Parma 

La Procura, dopo aver ricevuto la notizia dall'Anagrafe ha presentato un ricorso che fa riferimento alla Legge 396 del 2000 che riguarda la  revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, utilizzando l'articolo 95. Viene contestato il riconoscimento successivo da parte del secondo genitore e iscrive una causa davanti al Tribunale ordinario. Il ricorso dalla Procura della Repubblica è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale che sostanzialmente contesta sia la scelta della procedura che il merito. La normativa, essenzialmente, secondo il Tribunale, non era quella da utilizzare.

E' stato messo in evidenza dagli avvocati di una delle coppie parmigiane, che ciò che è venuto a caratterizzare il ruolo di genitore non è più solo l’elemento di trasmissione del patrimonio genetico; infatti, deve essere dato rilievo all'elemento volitivo di assunzione della responsabilità genitoriale, che contraddistingue sia la procreazione medicalmente assistita (art. 8 della l. 40/2004, in virtù del quale il nato in seguito al ricorso a PMA anche eterologa, è figlio riconosciuto dalla coppia che ha prestato il consenso) che l’istituto dell’adozione. In entrambi i casi i genitori sono coloro i quali condividono il progetto di genitorialità eassumono i diritti e i doveri di istruzione, educazione, mantenimento, assistenza materiale e morale nei confronti del figlio.

La Cassazione è andata oltre, affermando che l’assunzione della responsabilità genitoriale si riscontra anche quando il partner del genitore giuridico si comporta come genitore, arrivando così ad individuare i requisiti in presenza dei quali si può parlare di “genitorialità di fatto” (Cass., 21.4.2016, n. 8037)

La richiesta dei due cognomi

Dopo aver ottenuto il riconoscimento della bimba la famiglia, i genitori della piccola, hanno congiuntamente presentato la richiesta al Prefetto per attribuire alla figlia il cognome di entrambe le madri. Il Prefetto però in via provvisoria ha negato la richiesta, facendo riferimento proprio al ricorso della Procura di Parma in realtà inammissibile. Oggi i legali hanno depositato le note di controdeduzioni in merito alla richiesta dei due cognomi e riservano azioni a maggior tutela della piccola che è, fin dalla nascita, figlia di una coppia unita civilmente e come tale viene riconosciuta, amata e vissuta nella sua famiglia e nella comunità nella quale ha rilevanza sociale, ormai da quasi un anno così che il diniego di cui in oggetto, determinerebbe un serio pregiudizio alla sua sfera di diritti inviolabili.

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