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Martedì, 23 Aprile 2024
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Parma-Venezia, scatta l'ordinanza contro l'alcol

Tutti i divieti per sabato 17 agosto

Divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5°gradi in contenitori di qualunque specie e materiale e divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine di alluminio, nelle tre ore precedenti e nell'ora successiva la fine dell'incontro di calcio "PARMA 1913 vs VENEZIA", presso l'impianto "Ennio Tardini" in data 17 agosto 2019 ore 18.00

L’ordinanza, predisposta su richiesta della Questura di Parma, ha lo scopo di salvaguardare esigenze di ordine e di sicurezza pubblica in occasione della partita Parma Calcio 1913 contro Venezia, in programma sabato, 17/8719, alle 18,00, attraverso il preventivo divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcooliche con gradazione superiore a 5° in contenitori di qualunque specie e materiale, nonché il divieto di vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o in lattine di alluminio, nelle tre ore antecedenti l’inizio della gara sportiva e nell’ora successiva la fine della stessa, ossia dalle ore 15,00 fino alle ore 20,45 di sabato 17 agosto 2019, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto.

Di seguito i divieti previsti.

Divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente ai pasti) di bevande alcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale, all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: via Zarotto, via Montebello, via Bizzozero, via Solferino, via Farini, via Repubblica, via Emilia Est.

Divieto assoluto, all’interno del perimetro sopra indicato, di vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica.

L’inottemperanza all'ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7-bis, c.1 e 1-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00. La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia

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