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Cronaca Vigatto / Tangenziale Sud

Autovelox irregolari? Botta e risposta con Mnc, Cassazione da ragione a Comune

Nuovo capitolo della vicenda autovelox in tangenziale sud, con un esposto in Procura da MNC per truffa aggravata. Irregolarità relative alla taratura? Comune impugna sentenze: "La Cassazione ci da ragione"

Nuovo capitolo della vicenda autovelox in tangenziale sud. Dopo l’esposto in Procura contro il comandante della Municipale Patrizia Verrusio per abuso di credulità popolare presentato da Movimento Nuovi Consumatori a seguito delle dichiarazioni riguardo la regolarità degli impianti, un ulteriore sviluppo della vicenda. Ora il Movimento Nuovi Consumatori, per voce del presidente nazionale Filippo Greci, sottolinea con un esposto presentato in Procura per truffa aggravata, una presunta irregolarità per la mancanza dell’indicazione relativa alla taratura effettuata.

Il sospetto arriva proprio analizzando i verbali recapitati a casa dei cittadini multati, dove non compare la dicitura relativa alla manutenzione ma solo quella riguardante l’omologazione dell’impianto. Questo potrebbe significare secondo MNC che la taratura non sia stata verificata periodicamente, con la possibile conseguenza di attestazione errata di illeciti a carico dei cittadini.

Un botta e risposta tra MNC e comandante Municipale Verrusio dove ora prende posizione anche il Comune, replicando attraverso il servizio del 22 aprile scorso de Il Sole 24 Ore, riguardante le sentenze della Cassazione sugli autovelox, con i casi in cui le contravvenzioni sono ritenute annullabili o confermate. "La prima regola è che il dispositivo fisso va sempre segnalato dopo l’ultimo incrocio di immissione e a congrua distanza dalla collocazione del rilevatore. Non è invece necessario che la presenza del cartello – purchè sia effettivamente collocato - venga espressamente indicata nel verbale di contestazione di violazione dei limiti di velocità. Proprio su questo presupposto, il Tribunale di Parma, ribaltando una sentenza del Giudice di Pace, ha respinto il ricorso di una automobilista che aveva invocato la mancata indicazione della segnalazione nel verbale di contestazione, condannandola anche al pagamento delle spese. La sentenza del Giudice unico richiama appunto il pronunciamento della Corte di Cassazione n. 680 del 2011, riferito a casi analoghi. Secondo la Cassazione è invece necessario che la sanzione venga elaborata (quindi l’infrazione materialmente rilevata) da un agente preposto al servizio di polizia (esempio un agente di polizia Municipale), mentre corre il rischio di essere annullata in caso di gestione esternalizzata della sanzione. A questo scopo fa fede il verbale di accertamento".

Secondo quanto sottolineato da un comunicato del Comune in riferimento a quanto documentato nel servizio, sul posizionamento dei rilevatori fissi una legge del 2002 prevede la collocazione senza necessità di autorizzazioni su strade extraurbane principali. Possono essere collocati anche su extraurbane ordinarie e urbane di scorrimento unicamente con autorizzazione del Prefetto sulla base di valutazioni relative a pericolosità e intensità del traffico. Su un punto "caldo" delle polemiche dei giorni scorsi, riguardo l'omologazione degli apparecchi: "E' necessaria una sola volta, e non ha scadenza alcuna, così come non esistono norme che impongono la taratura periodica. Ma c’è di più: secondo una sentenza della Cassazione del 2010 “In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica - ai fini della validità del relativo accertamento - va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare”. Infine – ma questo appare scontato – le violazioni rilevate con gli apparecchi funzionanti da remoto non sono soggetti a contestazione immediata".

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