rotate-mobile
Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Cortile San Martino / Strada Ugozzolo

Inceneritore, esposto di Allegri alla Corte dei Conti: "Il Comune non ha riscosso 420 mila euro"

Nuovo esposto dell'avvocato Arrigo Allegri alla Corte dei Conti per la presunta mancata riscossione di 420 mila euro da parte del Comune di Parma, tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia contributo di costruzione collegati alla costruzione del Pai di Parma

Nuovo esposto dell'avvocato Arrigo Allegri alla Corte dei Conti per la presunta mancata riscossione di 420 mila euro da parte del Comune di Parma, tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia contributo di costruzione collegati alla costruzione del Pai di Parma. 

L'ESPOSTO. 1) A Parma è da tempo iniziata la realizzazione del P.A.I., volto all’utilizzo dei rifiuti urbani e speciali con l’incenerimento dei rifiuti stessi per produrre  teleriscaldamento e corrente elettrica,. La realizzazione dell’impianto è ben lontana dall’essere ultimata. 

2) L’inizio dei lavori  è stato preceduto dalla effettuazione di una conferenza di servizi presso la Provincia di Parma. I verbali sono stati approvati dall’amministrazione provinciale con delibera  n.938 del 15.10.2008. La Procura della Repubblica ha contestato che con la procedura della  V.I.A.  si sia formato anche il permesso di costruzione volto alla realizzazione dell’opera. Tant’è che ha persino chiesto il sequestro del cantiere, negato sia dal GIP che dal Tribunale del riesame; ed è pendente presso la Cassazione il ricorso proposto, contro tali dinieghi, da parte della Procura della Repubblica.

3) Peraltro il TAR di Parma con sentenza n. 41/2012 – passata in giudicato per mancata proposizione di appello – ha affermato che, nel corso  della procedura di V.I.A., si è implicitamente formato anche il relativo permesso di costruzione.

4) L’assunto della Procura (che lo scrivente quale coautore di numerosi  esposti alla stessa presentati, condivide pienamente) allo stato, e l’impianto  accusatorio  non sono  ancora convalidati da pronunce di accoglimento della Magistratura penale. Per i funzionari del Comune fa quindi ora stato la pronuncia del TAR e, quindi, la sussistenza del permesso di costruzione implicitamente rilasciato in sede di V.I.A..

La determinazione degli oneri relativi allo stesso, ammonta ad €. 420.000,00. Sarebbe perciò stato compito dei Responsabili pro tempore  dello Sportello Unico per l’Edilizia e le Imprese di riscuotere, anche coattivamente, gli oneri stessi, ai quali andavano sommati sanzioni e  interessi. Nonché quantificare gli standards, parte dei quali andrebbero ceduti al Comune. Tutto questo non è avvenuto, e non si è quindi verificato l’introito delle  somme relative. Pacifiche quantomeno dalla data di passaggio in giudicato della relativa sentenza. A carico di IREN Spa, attuale costruttrice  dell’impianto. L’azione per riscossione coattiva avrebbe dovuto aver luogo a fronte del mancato spontaneo versamento. 

5) E’ vero che l’opera era prevista, dai provvedimenti amministrativi  relativamente adottati, quale opera pubblica. Peraltro non ha mai avuto  luogo una procedura ad evidenza pubblica (come ho evidenziato a  codesto Ufficio con esposto in data 18.02.2011) che individuasse ENIA  Spa, prima, alla quale è subentrata IREN SpA, come concessionaria.  E l’Amministrazione provinciale, nel corso della V.I.A., ha trattato l’opera  come opera privata di “pubblico interesse”; previsione quest’ultima volta  a consentire gli espropri necessari all’acquisizione dell’area destinata  all’impianto.

6) Il committente della costruzione (dapprima ENIA SpA, alla quale è  subentrata IREN SpA) ha inizialmente apposto in cantiere la tabella citante l’art. 7 legge regionale E.R. n. 31/2002. Peraltro tale dizione è successivamente stata “cancellata “: a conferma, ad ammetterne la necessità, che l’opera era privata. Ma in conclusione la vicenda narrata ed il “giochino” di classificare l’opera  come pubblica, pur se forse finalizzato al tentativo di non versare oneri,  non puo’ influire sulla conclusione già esposta. Che, cioè, a fronte della  richiamata sentenza del TAR, che riconosceva espressamente rilasciato il  permesso implicito di costruzione, l’opera in considerazione ha natura di opera privata e quindi sorretta da permesso di costruzione e dovevano quindi essere corrisposti ed incassati i relativi contributi di urbanizzazione. Per mancato versamento spontaneo doveva effettuarsi procedura coattiva; con addizione di sanzioni ed interessi. Oltre ai contributi cennati dovevano conteggiarsi gli standards.

CONCLUSIONI.  Con il presente esposto si sottopone all’attenzione  di codesta Procura la circostanza della mancata riscossione dei contributi di  concessione, valutando se sussista o meno la responsabilità dei funzionari  preposti allo Sportello Unico Edilizia ed Imprese (l’attuale funzionaria è  subentrata ad una collega cessata dal servizio). Richiamo la sentenza TAR Lazio, Sez. II n. 3351/2013 che convalida l’assunto della debenza dei contributi anche per permesso implicitamente formatosi in sede di V.I.A" 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Inceneritore, esposto di Allegri alla Corte dei Conti: "Il Comune non ha riscosso 420 mila euro"

ParmaToday è in caricamento