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Cronaca

"Sottrazione di minore con genitori sposati: ecco cosa dice la legge"

Ma cosa dice la legge nel caso in cui il papà e la mamma siano ancora sposati come nel caso di Francesca? "Con questo termine si intende l’atto con cui un genitore decide, unilateralmente e senza il consenso dell’altro, di sottrarre il figlio con l’intenzione di nasconderlo e di tenerlo con sé in modo permanente" sottolinea l'avvocato Silvia Caravà. Il minore sottratto ad uno dei due genitori vive in una condizione di abbandono da parte di una delle due figure genitoriali. "Esiste il diritto del minore di mantenere una stabile relazione con entrambi i genitori -continua l'avvocato- principio rafforzato, nell’ordinamento italiano, dalla nota legge 54/2006. In particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 sancisce il diritto del bambino, separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambe le figure genitoriali, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del minore". E sul caso di Giulia e di sua figlia, portata arbitrariamente in un'altra città senza il consenso della madre. "Dal punto di vista penale, chiunque sottrae un minore di 14 anni al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o curatore, con la reclusione da uno a tre anni. Non è consentito al genitore leso di riprendersi il bambino arbitrariamente, o con la forza o inganno o con la violenza». Anche la Corte di Cassazione ha precisato più volte che ciòche più conta è l'interesse del bambino. 

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