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Famiglia

Il percorso per le adozioni nazionali ed internazionali

Ecco il percorso e l'iter procedurale per le adozioni nazionali ed internazioni

Il percorso adottivo
Nella Regione Emilia-Romagna, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, interpretando la normativa nazionale (Legge 184/1983 e successive modifiche apportate dalla Legge 149/2001), ha dato indicazioni organizzative per lo svolgimento dell'iter adottivo.
Le famiglie residenti in questa Regione, che intendono adottare un bambino italiano, devono rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di residenza per iniziare il percorso di informazione, preparazione e indagine sociopsicologica necessario per presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni.
Il percorso adottivo prevede infatti che i servizi sociali svolgano le seguenti attività:

  • Informazione sull'adozione e sulle relative procedure
  • Preparazione delle coppie attraverso l'organizzazione di corsi di preparazione condotti da esperti
  • Indagine sociopsicologica svolta da un'equipe composta da Assistente Sociale e Psicologo

Tale indagine, di norma della durata di 4 mesi come stabilisce la legge, prevede una serie di colloqui con gli operatori psico-sociali "che riguardano la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare minori" (art.22 L. 184/1983).
Al termine dei colloqui, gli operatori inviano al tribunale per i minorenni una relazione contenente tutte le informazioni utili sulle caratteristiche sociali, psicologiche ed educative della coppia e, sempre al termine dell'indagine sociopsicologica, la coppia potrà presentare al tribunale per i Minorenni della regione di residenza la domanda di adozione, corredata di tutti i documenti che saranno indicati durante il percorso presso i servizi sociali.
La coppia può presentare piu' domande, anche successive, a piu' tribunali per i minorenni dandone relative comunicazioni a tutti i tribunali coinvolti.
Una volta presentata la domanda di adozione nazionale al Tribunale per i Minorenni, viene fissata una udienza con il giudice delegato e, se è stata valutata idonea, viene inserita in un apposito elenco di cui il giudice potrà avvalersi in caso di abbinamento con un minore italiano in stato di adottabilità.
Tale abbinamento viene effettuato dal Tribunale per i Minorenni che, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppe che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze di quel bambino o bambina. Vengono infatti individuate le caratteristiche della coppia che meglio può rispondere alle esigenze di quel bambino, in ragione della sua età, del suo stato di salute psicofisico, della necessità più o meno impellente di allontanarlo dal luogo di abituale residenza della famiglia d'origine.
La domanda di adozione nazionale è valida per 3 anni e può essere rinnovata: per cui se dopo 3 anni dalla presentazione della domanda la coppia non ha avuto alcun abbinamento, può rinnovare la domanda rivolgendosi nuovamente al servizio sociale.

Attività organizzate
• Primo colloquio informativo e consegna di materiale illustrativo sulle procedure per l’adozione da parte dell’assistente sociale;
• Corso informativo-formativo sulle tematiche legislative, sociali e psicologiche dell’adozione (realizzato in collaborazione con la Provincia  di Parma);
• Invio delle coppie aspiranti all’adozione ai servizi Asl per la Certificazione di idoneità sanitaria alle funzioni genitoriali;
• Approfondimento socio-psicologico con la coppia e gli eventuali figli già presenti in famiglia (colloqui e visita domiciliare) svolta da un’equipe composta da assistente sociale e psicologo e restituzione finale dei contenuti della relazione conclusiva del servizio;
• Trasmissione al Tribunale per i Minorenni di Bologna della relazione conclusiva relativa allo studio di coppia;
• Accompagnamento nel primo anno di adozione a supporto della costruzione della relazione genitori/figli adottivi con restituzione al Tribunale per i Minorenni di Bologna dell’esito del percorso di Vigilanza relativo al primo anno preadottivo;
• Gruppi di confronto e sostegno per famiglie adottive proposti nei primi 2/3 anni dall’inizio dell’esperienza adottiva (organizzato a livello Provinciale);
• Corsi formativi per insegnanti della scuola primaria e della scuola d’infanzia sulle tematiche adottive (organizzato a livello Provinciale);
• Messa a disposizione di uno spazio di counseling per le coppie che hanno avviato percorsi adottivi e che necessitano di supporto alla funzione genitoriale in successivi momenti di crisi e/o difficoltà relativi alle diverse fasi evolutive dei figli.

L'adozione di un bambino italiano
Quando il Tribunale propone ad una coppia l'adozione di un bambino, dopo l'accettazione da parte dei coniugi, segue l'incontro con il minore, in istituto o presso l'ospedale dove è ricoverato. A seconda dell'età e del vissuto del bambino, il personale del luogo ospitante provvede a prepararlo all'arrivo dei genitori prescelti, con i quali verranno programmati graduali incontri sino al distacco definitivo dai compagni e dagli operatori con cui egli ha vissuto un periodo più o meno lungo, ma comunque intenso, della propria vita.
La prima fase del rapporto di adozione è quella dell'affidamento preadottivo, che dura solitamente un anno, e nella quale i servizi sociali sono incaricati di predisporre ogni più opportuno intervento di sostegno alla famiglia per consentire il pieno inserimento del minore nel nuovo nucleo.
L'assistente sociale e lo psicologo del Comune ove risiede la coppia hanno quindi il compito di supportarla in questa delicatissima tappa di avvio della relazione, pur restando, per quanto possibile, osservatore esterno.
Per assicurare una adeguata accoglienza sanitaria ai bambini adottati, la Regione Emilia- Romagna ha approvato nel 2007 il "Protocollo regionale per la tutela della salute psico-fisica dei bambini adottati" che contiene linee-guida per i pediatri di libera scelta e di comunità che sono chiamati ad affiancare i genitori adottivi nella cura dei bambini.
Al termine dell'anno di affidamento preadottivo, i servizi sociali dovranno inviare una relazione al tribunale per i minorenni che, preso atto della buona evoluzione del rapporto tra coppia e minore, sentito il parere del tutore del minore, dichiarerà l'adozione definitiva ovvero, in considerazione di eventuali difficoltà, evidenziate dalle informazioni degli stessi servizi locali, prorogherà l'affido disponendo gli interventi più opportuni per garantire il pieno inserimento del bambino in famiglia.

L'adozione crea ora un vincolo giuridico tra genitori e figli del tutto equiparato dalla legge alla filiazione legittima (art. 27 L. 184/1983).
L'adottato acquista il cognome paterno e, effettuate le trascrizioni allo stato civile, è fatto divieto a chiunque di fornire notizie e informazioni e, in particolare, all'ufficiale di stato civile e all'ufficio anagrafe, di produrre certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione (art. 24 L. 149/2001), con sanzioni anche penali in caso di trasgressione.

L'adozione di un bambino straniero
Una volta rilasciato il decreto di idoneità, questo viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.
La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro un anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.
In questa fase la coppia può orientarsi verso un Paese tra quelli nei quali l'ente opera.
Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei paesi stranieri, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.
Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo obbligato perché si possa realizzare una valida adozione internazionale. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.
Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto.
L'ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.
Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione dell'Aja all'art.4.

Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione dell'Aja (ricordiamo che la Convenzione dell'Aja è stata ratificata con la Legge 476/1998).

Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l'eventuale anno di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).

I genitori adottivi non sono lasciati soli: infatti dal momento dell'ingresso in Italia del bambino e per almeno un anno, i servizi sociali e gli enti autorizzati svolgono interventi di sostegno per favorire l'inserimento del bambino nella nuova famiglia e nel nuovo ambiente sociale e riferiscono al tribunale sull'andamento di tale inserimento.

Per assicurare una adeguata accoglienza sanitaria ai bambini adottati, la Regione Emilia- Romagna ha approvato un "Protocollo regionale per la tutela della salute psico-fisica dei bambini adottati" che contiene linee-guida per i pediatri di libera scelta e di comunità che sono chiamati ad affiancare i genitori adottivi nella cura dei bambini.

Con la trascrizione del provvedimento di adozione, il minore diventa definitivamente un cittadino italiano ed un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia "multi-etnica" che è appena nata.

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