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Giudice di pace: competenze in materia penale

Ecco tutte le competenze in materia penale del Giudice di Pace

I reati di competenza del Giudice di Pace sono:

    * abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
    * acquisto macchine utensili (art. 15, legge n. 1329/1965);
    * appropriazione di cose abusive (art. 647 c.p.);
    * atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, primo comma, c.p.);
    * codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);
    * danneggiamento (art. 635, primo comma, c.p.);
    * determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
    * deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
    * deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);
    * diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.);
    * disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);
    * dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);
    * elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957);
    * elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960);
    * furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
    * giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91);
    * guida in stato di ebbrezza con rifiuto di sottoporsi al test (art 186 cds, secondo e sesto comma;  art 187 cds, quarto e quinto comma, codice della strada);
    * ingiuria (art. 594 c.p.);
    * ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
    * inosservanza dell’obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
    * invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);
    * lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.);
    * lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
    * lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
    * materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
    * minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);
    * percosse (art. 581, primo comma, c.p.);
    * polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);
    * pubblicità ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n. 74/1992);
    * recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991);
    * referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
    * sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
    * settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
    * somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p);
    * somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
    * sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
    * trasfusione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
    * uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
    * usurpazione (art. 631 c.p.).

Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta querela.

Il termine per presentare la querela è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza.

In tutti i casi alla prima udienza il giudice tenterà la conciliazione delle parti.

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