rotate-mobile
Viabilità

Multe a Parma: come fare ricorso

Ecco come presentare ricorso per le multe

Il ricorso avverso gli atti di accertamento emessi dalla Polizia Municipale, può essere proposto, alternativamente, innanzi al Prefetto o al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla loro notificazione.

RICORSO AL PREFETTO

Il Prefetto può :

a) respingere il ricorso emettendo ordinanza di ingiunzione di pagamento
b) accogliere il ricorso e disporre con ordinanza l’archiviazione.

Contro l’ordinanza di ingiunzione di pagamento è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?

L’atto che si intende impugnare deve essere stato notificato od immediatamente contestato: non è previsto il ricorso avverso il preavviso di accertamento.

Il soggetto che presenta ricorso deve avere la legittimazione attiva e deve essere destinatario del verbale:

-         trasgressore (deve essere identificato come tale nel verbale di contestazione a lui indirizzato)

-         genitore, tutore o chi ne fa le veci (per illeciti commessi da minori o soggetti che non hanno la capacità d’agire)

-         il responsabile in solido del veicolo oggetto della violazione (proprietario del veicolo o usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 196 del C.d.S.; per i ciclomotori l’intestatario del contrassegno d’identificazione

-         legale rappresentante od amministratore delegato della persona giuridica (società od impresa) titolare del veicolo

-         organo munito della rappresentanza esterna per gli enti pubblici proprietari del veicolo sanzionato

-         altri  obbligati in solido (nei rapporti di vigilanza, direzione ed autorità ai sensi della Legge 689/91)

Qual è la documentazione necessaria?

  • 1 ) Copia fotostatica documento di identità [Obbligatoria qualora la firma dell'intestatario non venga apposta alla presenza dell'incaricato del servizio di front office o la pratica venga inviata tramite posta.]
  • 2 ) Copia permesso di soggiorno [per cittadini extracomunitari]
  • 3 ) Copia del verbale di accertamento
  • 4 ) Documenti in carta semplice, attestanti la legittimazione attiva in caso di veicoli intestati a società, imprese, enti ecc..
  • 5 ) Qualsiasi altro documento od atto che si ritenga utile produrre

Modulistica

Qual è la tempistica del procedimento?

Entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, il Comando Polizia Municipale trasmette al Prefetto, per la decisione di competenza, il ricorso del ricorrente con allegati copia del verbale  e le deduzioni tecniche necessarie per confutare o confermare il ricorso stesso.
Si precisa che nel caso di presentazione del ricorso al Prefetto, questi ha 30 giorni di tempo per trasmettere la documentazione al Comando di Polizia Municipale.
Entro 120 giorni dalla ricezione degli atti, il Prefetto, se ritiene fondato l’accertamento di violazione, adotta ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, comprensiva delle spese di notifica.(ordinanza ingiunzione).
Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il Prefetto nello stesso termine, emette ordinanza di archiviazione del verbale.
Detti termini possono essere sospesi in caso di audizione personale del ricorrente e si cumulano tra loro ai fini della tempestività dell’adozione dell’ordinanza ingiunzione; decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza ingiunzione il ricorso si intende accolto (silenzio-assenso).
L’ordinanza ingiunzione deve essere notificata nel termine di  150 giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione secondo le modalità indicate nell’ingiunzione stessa.
Nello stesso termine è prevista la possibilità di adire opposizione innanzi all’Autorità Giudiziaria: Giudice di Pace.
L’ordinanza ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero il termine per proporre l’opposizione al Giudice di Pace, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

RICORSO AL GIUDICE DI PACE

Alle ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto, è possibile proporre opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla loro notificazione.

Il procedimento si svolge in contraddittorio tra le parti, in udienza innanzi al Giudice terzo e termina con l’emanazione di una decisione del Giudice di Pace che può essere:

- ordinanza di inammissibilità del ricorso (perché il ricorso è presentato da persona non legittimata o perché presentato oltre i termini, o perché è già stato effettuato il pagamento della sanzione, o perché è già stato presentato ricorso al Prefetto ecc.);
- ordinanza di convalida (emessa qualora il ricorrente, parte attrice, non si presenti alla prima udienza di comparizione senza addurre alcun legittimo impedimento);
- sentenza di rigetto (costituisce titolo esecutivo)
- sentenza di accoglimento (con la quale annulla l’atto di accertamento).

Il procedimento è regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le deroghe previste dall’art. 204/bis del codice della strada. e le parti possono stare in giudizio personalmente, cioè senza difensore.

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?

L’atto che si intende impugnare deve essere stato notificato od immediatamente contestato: non è previsto il ricorso avverso il preavviso di accertamento.

Il soggetto che presenta ricorso deve avere la legittimazione attiva e deve essere destinatario del verbale:

-         trasgressore (deve essere identificato come tale nel verbale di contestazione a lui indirizzato)

-         genitore, tutore o chi ne fa le veci (per illeciti commessi da minori o soggetti che non hanno la capacità d’agire)

-         il responsabile in solido del veicolo oggetto della violazione (proprietario del veicolo o usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 196 del C.d.S.; per i ciclomotori l’intestatario del contrassegno d’identificazione

-         legale rappresentante od amministratore delegato della persona giuridica (società od impresa) titolare del veicolo

-         organo munito della rappresentanza esterna per gli enti pubblici proprietari del veicolo sanzionato

-         altri  obbligati in solido (nei rapporti di vigilanza, direzione ed autorità ai sensi della Legge 689/91)

Qual è la documentazione necessaria?

  • 1 ) Copia del verbale di accertamento
  • 2 ) Documenti in carta semplice, attestanti la legittimazione attiva in caso di veicoli intestati a società, imprese, enti ecc..
  • 3 ) Qualsiasi altro documento od atto che si ritenga utile produrre

Modulistica

Qual è la tempistica del procedimento?

Il Giudice di Pace, se ritiene ammissibile l’opposizione, emana entro 5 giorni dal deposito in cancelleria del ricorso il decreto di fissazione della data d’udienza con il quale ordina all’organo accertatore di depositare gli atti e decide sull’eventuale richiesta di sospensione del provvedimento
Nei successivi 20 giorni dall’emanazione del decreto di fissazione della data dell’udienza, viene notificato il decreto di citazione all’opponente (ricorrente) ed al soggetto legittimato passivo (Polizia Municipale in caso di verbale di accertamento – Prefettura in caso di ordinanza ingiunzione).
Tra il giorno di questa notificazione e l’udienza di comparizione, devono intercorrere almeno 60 giorni.
Il legittimato passivo del giudizio deve presentare copia del verbale almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Il Giudice di Pace ha poteri istruttori molto ampi, su richiesta delle parti o d’ufficio può acquisire documentazione probatoria di ogni tipo, citare ed ascoltare testi.
Se l’opponente si presenta ed il contraddittorio tra le parti è regolarmente instaurato (presenza del ricorrente e dell’amministrazione legittimata passiva) il corso normale del giudizio si articola in una o più udienze (dibattimento). necessarie al giudice per valutare gli atti e i fatti e determinare il suo convincimento. Il giudice provvede quindi all’emanazione della sentenza.

MULTE A PARMA: COSA FARE

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Multe a Parma: come fare ricorso

ParmaToday è in caricamento