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Giovedì, 18 Aprile 2024
Politica

Interpellanza del capogruppo del Prc in Consiglio comunale

Interpellanza relativa alla attivazione di azione di responsabilità nei confronti di amministratori di Società partecipate

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Premesso che:

·         a seguito della più volte dichiarata intenzione dell’attuale Presidente di S.T.T. Holding  S.p.A. di promuovere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che hanno precedentemente gestito le società S.T.T. Holding S.p.A.,ALFA S.p.A. e S.P.I.P.  S.p.A.;

·         la Giunta con deliberazione n.682/14.07.2011  ha deciso di affidare ad un Avvocato esterno (perché non interno al Comune visto che ci sono?) “…l’incarico di svolgere  i necessari approfondimenti e le necessarie verifiche  al fine di valutare l’opportunità di intraprendere le relative azioni di tutela dell’Ente”;

·         in sede di Commissione  consiliare e di Consiglio comunale l’attuale Presidente di S.T.T. ha comunicato di essersi avvalso di apporti altamente specializzati per le necessarie verifiche che lo hanno indotto a proporre al Comune l’attivazione dell’azione di responsabilità;

·         in presenza di accertati presupposti di mala gestione delle Società la azione di responsabilità non compete al Comune azionista ma alla Società previa delibera della assemblea dei Soci;

·         le assemblee dei Soci di S.T.T., ALFA e S.P.I.P. si sono già svolte e hanno assunto le rispettive deliberazioni in merito alla proposta di attivazione  delle relative azioni di responsabilità pertanto gli interessi del Comune dono tutelati dal Presidente della Holding comunale unico soggetto cui compete avviare le procedure del caso senza più interferenze da parte del Comune;

·         tale principio è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Riunite con sentenza n.14655 del 05 luglio 2011;

·         è del tutto pacifico che l’eventuale omessa azione di responsabilità  comporterebbe responsabilità amministrativa a carico degli amministratori per il pregiudizio arrecato al valore della partecipazione del Comune, quale conseguenza del danno causato al patrimonio sociale;

·         pertanto non trova giustificazione alcuna pare   l’incarico affidato  con deliberazione di Giunta n.682/2011 all’Avvocato esterno al Comune che comporterà inutile e dannosa  spesa che  configura danno erariale e risulta  funzionale solo a dilatare nel tempo l’avvio, già fin troppo tardivo, della dovuta azione di responsabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Consigliere

C H I E D E

al Sindaco di rendere ragione di una scelta che, allo stato non gli compete e che comporta un palese danno erariale per l’ Ente, il cui unico obiettivo pare quello di rinviare l’assunzione di un atto dovuto da parte del Presidente di S.T.T. unico responsabile della attivazione delle necessarie azioni di responsabilità. Con riserva di  trasmettere la deliberazione di Giunta n° 682/14.07.2011 alla Corte dei Conti all’esito della risposta.

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