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Green pass, il gestore può chiedere i documenti: se è falso paga solo il cliente

Il proprietario del locale è tenuto a chiedere la carta di identità in caso di incongruenza dei dati

Green pass obbligatorio. Dopo il caos dei giorni scorsi ecco la circolare del Viminale che contribuisce a chiarire alcuni aspetti legali all'utilizzo della certificazione verde nei luoghi chiusi. Il controllo è obbligatorio da parte dei gestori di bar e ristoranti mentre la verifica del documento di indentità è necessaria solo se c'è un'incongruenza nei dati. 

La verifica dell'identità - si legge nella circolare del Ministero dell'interno firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi. "ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione" Il controllo, però, dovrà in ogni caso essere svolto con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi". 

'Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo occorre precisare che le vigenti disposizioni individuano due diverse successive fasi. La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendono accedere alle attività per le quali essa prescritta. Tale prima verifica ricorre in ogni caso e proprio in ragione di ciò è configurata'' come ''un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati", precisa la circolare. 

''La seconda fase' consiste nella dimostrazione da parte del soggetto intestatario della certificazione verde della propria identità personale mediante l'esibizione di un documento d'identità''. ''Si tratta di un'ulteriore verifica allo scopo di contrastare i casi di abuso o di elusione delle disposizioni. Diversamente dalla prima'', questa verifica ''non ricorre indefettibilmente'' come dimostra ''la locuzione 'a richiesta dei verificatori'. Nel caso, quindi, in cui il Green pass fosse falso la sanzione si applica solo al cliente "laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente". 

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