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La Procura fa ricorso contro il riconoscimento di figli di coppie lesbiche di Pizzarotti

La nota della Procura

Il Procuratore della Repubblica di Parma ed il Sostituto Procuratore dott. Ausiello hanno presentato ricorso nei confronti di quattro atti di riconoscimento successivo effettuati in data 21.12.2018, relativo ad altrettanti bambini, effettuati da donne unite civilmente e/o conviventi con le madri naturali; tali riconoscimenti erano stati effettuati dinanzi al Sindaco di Parma, nella qualità di Ufficiale dello Stato Civile.
In uno dei casi si era trattato di una sorta di riconoscimento incrociato, atteso che ciascuna delle due madri -tra loro conviventi- aveva riconosciuto il figlio partorito dall’altra donna.
Si tratta di una vicenda analoga a quella -già pendente dinanzi al Tribunale di Parma- relativa al Comune di Fidenza: in tale ultimo caso, però, l’Ufficiale di Stato Civile aveva rifiutato di ricevere l’atto di riconoscimento, per cui le due donne avevano presentato ricorso al Tribunale, e la Procura di Parma era intervenuta, chiedendo il rigetto del ricorso stesso. 
Anche la presente vicenda si inserisce pertanto nel solco del delicato problema della possibilità che un bambino, riconosciuto alla nascita soltanto dalla madre (con l’espressa indicazione che il figlio era “nato dall’unione naturale di essa dichiarante con uomo non parente né affine con lei nei gradi che ostano al ricevimento ai sensi dell’art. 251 del codice civile”), venga successivamente riconosciuto come proprio figlio anche dalla donna, convivente o unita civilmente con la madre naturale; in altri termini, il problema se un bambino possa essere riconosciuto come figlio di una coppia omosessuale, possibilità che, nell’ordinamento italiano, ad oggi nessuna norma consente o prevede. 
E’ noto che, tuttavia, nonostante lo sbarramento normativo, i Sindaci di alcuni Comuni abbiano ritenuto ugualmente di poter ricevere le dichiarazioni di riconoscimento successivo, mentre in altri casi, allorquando la richiesta non sia stata accolta dal Comune, alcuni Tribunali abbiano ordinato all’Ufficiale di stato civile di ricevere gli atti di riconoscimento.
La Procura di Parma, invece, rifacendosi ai principi della separazione dei poteri (con il richiamo alla non ingerenza del potere giudiziario nel settore legislativo, ed al rispetto delle reciproche perimetrazioni) e del rispetto della legge (non solo dal punto di vista dell’ossequio formale, ma da quello sostanziale) ha sostenuto l’illegittimità degli atti di riconoscimento in questione.
Negli atti di ricorso al Tribunale, la Procura ha infatti evidenziato che, secondo le norme del codice civile e dell’ordinamento dello stato civile, l’atto di riconoscimento successivo (ovvero proprio quello ricevuto dal Sindaco di Parma) è previsto solo per il figlio nato fuori dal matrimonio e può essere effettuato esclusivamente dalla madre e dal padre che non lo abbiano riconosciuto al momento della nascita. 
Pertanto, visto che, nei quattro casi in questione, il riconoscimento originario del bambino era stato effettuato solo dalla madre, il riconoscimento successivo poteva essere effettuato esclusivamente dal padre e non da un’altra donna, che ovviamente non è madre nè tantomeno può essere padre.
A sostegno della tesi contraria al riconoscimento, la Procura ha prodotto anche una relazione tecnica da parte dell’Ufficio di Stato civile di Parma, che si è espresso nel senso di ritenere non accoglibile il riconoscimento richiesto dalle coppie omosessuali, proprio perché non previsto dal nostro ordinamento (tanto che il Sindaco, titolare dell’Ufficio di Stato Civile, è dovuto personalmente intervenire per ricevere gli atti di riconoscimento successivo)
La Procura di Parma ha poi passato in rassegna alcune pronunzie giudiziarie precedenti (che avevano ritenuto ammissibili tal genere di riconoscimenti), criticandone le motivazioni proprio per lo stridente contrasto con l’attuale normativa e, rispetto alla pregressa vicenda di Fidenza, si è a lungo soffermata anche su aspetti di costituzionalità della legge n° 40 del 2004 (relativa alla procreazione medicalmente assistita), che spesso viene richiamata nei provvedimenti giudiziari per giustificare i riconoscimenti da parte di coppie omosessuali. Tale norma, invece, esplicitamente vieta il ricorso a questo tipo di procreazione da parte delle coppie omosessuali; in particolare, nei ricorsi in questione, la Procura si è dilungata per dimostrare che tale divieto legislativo non sarebbe costituzionalmente illegittimo.
Negli atti di ricorso la Procura di Parma -consapevole di diversi precedenti giudiziari di segno contrario- ha più volte insistito sulla circostanza che l’Autorità giudiziaria è solo l’interprete della norma, e non la creatrice della norma stessa, sottolineando, per un verso, che è compito del Legislatore creare le leggi e, per altro verso, che non spetta al Giudice colmare (veri o presunti) vuoti normativi. A tal fine ha ricordato che le norme del codice civile e dell’ordinamento dello stato civile (anche quelle relative agli atti di riconoscimento successivo) sono state modificate tra il 2013 ed il 2015 e, in quella circostanza, il Legislatore (unico legittimato a modificare le leggi) ben avrebbe potuto introdurre questo genere di riconoscimento da parte delle coppie omosessuali.
Infine la Procura ha ricordato che neppure la legge Cirinnà (che è ancora più recente, essendo stata approvata nel 2016) che ha introdotto le unioni civili tra coppie dello stesso sesso, ha inteso legiferare in materia di filiazione di coppie omosessuali, per cui anche sotto questo aspetto gli atti di riconoscimento ricevuti dal Sindaco appaiono non conformi alle disposizioni di legge.
Il Tribunale dovrà ora fissare l’udienza per la decisione sui ricorsi.

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