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Cronaca

Emergenza smog, oggi blocco del traffico in città fino alle 18,30

Il divieto di circolazione sarà operativo tutti i giovedì fino a giovedì 29 marzo 2012, dalle 8.30 alle 18.30. L'anello interessato alla chiusura è compreso all'interno dell'area dei viali

Oggi, giovedì 16 febbraio prosegue il blocco del traffico dalle 8.30 alle 18.30.
Il provvedimento è volto a ridurre l’inquinamento atmosferico, oltre che svolgere una funzione di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e rientra nell’ambito del nono accordo di programma sulla qualità dell’aria tra Comuni e Regione Emilia Romagna.

Il divieto di circolazione sarà operativo tutti i giovedì fino a giovedì 29 marzo 2012, dalle 8.30 alle 18.30.
L’anello interessato alla chiusura sarà compreso all’interno dell’area delimitata dalle seguenti strade: viale Bottego, Barriera Garibaldi, viale Mentana, Barriera della Repubblica, viale San Michele, piazza Risorgimento, stradone Martiri della Libertà, viale Berenini, Ponte Italia, piazza Marsala, viale Caprera, piazzale Barbieri, viale Vittoria, piazzale Santa Croce, via Kennedy, viale Pasini, viale Piacenza e ponte delle Nazioni. Si potrà usufruire dei parcheggi Toschi e Goito, percorrendo via IV Novembre, viale Toschi, viale Berenini, via Camillo Rondani e borgo Salnitrara.Sono esclusi dal provvedimento di divieto di circolazione i veicoli, come da elenco sotto riportato, che potranno, quindi, entrare nella zona “off limits”.

Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione della presente ordinanza i seguenti veicoli:
-         autoveicoli alimentati a benzina o ad accensione spontanea (diesel) omologati euro 5 (ai sensi delle Direttive: 2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C, 99/96 fase III oppure Riga B2 o C, 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C, 2005/78/CE Rif 2005/55/CE Riga B2 oppure riga C);
-         autoveicoli alimentati a benzina o ad accensione spontanea (diesel) omologati euro 4 (ai sensi delle Direttive: 98/69 CE B, 98/77 CE, 1999/96 CE B, 1999/102 CE, 2001/1 CE, 2001/27 CE B, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/CE B);
-         ciclomotori e motoveicoli euro 2 ed euro 3 (conformi alle direttive 97/24/CE cap.5 fase II e successive);
-         autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida;
-         autoveicoli ad alimentazione a gas metano o GPL;
-         veicoli diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell’immatricolazione        del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
-         veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell’inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni;
-         veicoli diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell’inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni;
-         auto condivisa (car sharing);
-         mezzi di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
-         mezzi per la sicurezza pubblica, della procura, veicoli adibiti a servizi di Stato, veicoli di istituti di Vigilanza;
-         veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (Taxi, le auto a noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
-         veicoli delle testate radiotelevisive e degli organi di stampa;
-         carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito;
-         veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente ad interventi di emergenza;
-         autoveicoli diretti agli alberghi della città;
-         veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, esclusivamente nel tragitto casa-ambulatorio-paziente;
-         veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
-         veicoli:
o       adibiti alla manutenzione di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza;
o       adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici ecc.);
o       adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latticini, sementi, latte, acqua, ecc.);
-         veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri;
-         veicoli di lavoratori in servizio presso aziende, o presso Enti Pubblici, o di lavoratori autonomi, in cui l’orario di servizio abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente ai percorsi casa-lavoro. La deroga riguarda, altresì, i lavoratori in pronta reperibilità o disponibilità per chiamate d’urgenza. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro o di tessera di riconoscimento dell’attività svolta, attestante la tipologia e/o la articolazione della turnazione o della pronta reperibilità. Qualora si tratti di lavoratori autonomi sarà sufficiente l’autocertificazione. Non sono valide certificazioni o autocertificazioni  per percorsi casa-lavoro inferiori a due chilometri;
-         mezzi ufficialmente adibiti al servizio di portatori di handicap e mezzi privati con a bordo portatori di handicap, in possesso di apposito contrassegno arancione;
-         veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite o trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prenotazione sanitaria;
-         veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
-         veicoli per il trasporto dei bambini da/per gli asili nido, le scuole materne, le scuole elementari, mezz'ora prima e mezz'ora dopo l'orario di ingresso e di uscita degli alunni (previa esibizione dell'orario scolastico vistato dall'istituto), limitatamente ai mezzi non compresi nel provvedimento di “divieto temporaneo alla circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti” di cui all’ordinanza rep. 1507 del 15/09/2011;

Alla Polizia Municipale è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza. Al Servizio Mobilità e Ambiente è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di comprovata necessità.

-         Infomobility Spa provvederà alla posa ed alla rimozione successiva della segnaletica verticale ed al tracciamento della Segnaletica orizzontale secondo le normative vigenti;
-          Il Corpo di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S. è incaricato del controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza;
-          I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.
-         L’ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale.

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