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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Il giudice obbliga il Comune di Parma all'iscrizione dei richiedenti asilo all'anagrafe

Una possibile svolta

"Il giudice ordina al Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore, l'immediata iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente". Si chiude con queste parole l'ordinanza - data due agosto, ma resa nota solo oggi - del tribunale di Parma che reinterpreta la norma inserita del Decreto Immigrazione e Sicurezza (oggi legge n. 113 del 2018) che impedisce ai richiedenti asilo l'iscrizione all'anagrafe dei Comuni.

Si tratta di una decisione importante e la prima sul territorio parmigiano, che segue altre arrivate in diversi tribunali italiani. L'ordinanza fa riferimento al caso di un richiedente asilo arrivato in Italia nel 2018 che aveva ottenuto a Gorizia un permesso di soggiorno per la richiesta di protezione internazionale, rinnovata lo scorso 14 novembre presso la questura di Parma. Ad aprile aveva fatto richiesta di riconoscimento di residenza presso l'anagrafe di Parma e il 20 maggio era arrivato il rigetto che faceva riferimento alla Decreto Legge n. 113 del 2018. Tale documento, tra l'altro, era stato consegnato a mano direttamente nell'appartamento dove l'uomo tutt'ora vive. Nell'ordinanza il giudice di Parma sottolinea come la mancata concessione della residenza possa privare la persona di diritti fondamentali come quelli sociosanitari, la possibilità di accedere ai servizi sociali o ai sussidi economici.

Il vero cuore della decisione del giudice però, è sulla definizione di titolo necessario per l'iscrizione anagrafica. Secondo il decreto sicurezza il solo permesso di soggiorno per richiesta asilo, infatti, "non costituisce titolo per l'iscrizione". Secondo il magistrato questa definizione "non è di immediata chiarezza". In nessuna norma, infatti, si "citano documenti che costituiscano 'titolo' per l'iscrizione anagrafica". In questo contesto la preclusione dell'iscrizione anagrafica non può essere considerata ragionevole, "in quanto il soggetto richiedente protezione internazionale rimarrebbe in una sorta di limbo sino alla definizione del suo procedimento che potrebbe durare svariati anni".

Altro passaggio cardine su cui si basa la sentenza è quello legato al ruolo del Sindaco, considerato come ufficiale anagrafico e quindi non sottoposto direttamente al ministero dell'Interno, al quale spetta solo un ruolo di controllo, ma allo stato stesso. "Prospettare un'integrazione necessaria e obbligatoria - scrive il giudice - nei confronti del ministero (...) significherebbe affermare che l'esecutivo possiede ed esercita un potere di vigilanza su attività e decisioni della Magistratura demolendo il disposto dell'art. 104 della Costituzione". Questa ordinanza potrebbe essere alla base delle prossime decisioni dei Comuni della provincia di Parma per l'iscrizione anagrafica dei cittadini migranti possessori di permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

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