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Cronaca

Investe oltre 20 mila euro in azioni di società poi fallite: il Tribunale dà ragione al consumatore

La sentenza ha consentito all’uomo non solo di recuperare il proprio denaro, ma di recuperare addirittura una somma ben maggiore

Il Tribunale di Parma delibera in favore di un consumatore che temeva di aver perso i suoi risparmi in seguito al default di due società. Un’altra vittoria per l’avvocato Giovanni Franchi, Presidente della sezione Emilia-Romagna dell’associazione consumeristica Konsumer, in materia di cosiddetto risparmio tradito.

Negli anni 2001 e 2002 l’uomo aveva acquistato da una filiale di Parma di Banca Mediolanum quasi 16 mila euro di azioni STMicroelectronics e quasi 5 mila euro di azioni Tecnodiffusione. Di lì a poco, entrambe le società fallirono, per questo il consumatore, temendo di aver perso per sempre i risparmi investiti, si è rivolto a Konsumer e, nello specifico, all’avvocato Franchi. Il legale ha azionato per lui il tentativo di mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità, senza riuscire a raggiungere un accordo, pertanto ha proposto un ricorso ex art. 702 c.p.c.

Dopo la trasformazione del rito in ordinario, il Tribunale, con sentenza depositata il 25 marzo 2021, pur avendo respinto la domanda relativa ai titoli Tecnoidiffusione, ha accolto quella inerente alle azioni STMicroelectronics e condannato la banca al pagamento della complessiva somma di quasi 27 mila euro. Questo ha consentito all’uomo non solo di recuperare il proprio denaro, ma di recuperare addirittura una somma ben maggiore, oltre alla rifusione delle spese di lite.

“Una sentenza che all’apparenza può sembrare di scarso valore, ma che in realtà è importantissima. – Ha commentato l’Avv. Giovanni Franchi – Invero, i tribunali, compreso quello di Parma, continuano a riconoscere interessi e rivalutazione a partire dalla data della domanda, ossia dalla notifica dell’atto di citazione. Nel nostro caso, finalmente, ci si è uniformati alle Sezioni Unite della Cassazione e si è riconosciuto il danno da ritardo. Purtroppo, però, è quasi sempre accaduto che il risparmiatore abbia ottenuto, a titolo di danni, somme pari al capitale investito senza che si considerasse il pregiudizio da ritardo maturato, non dall’inizio della causa, ma da quando è stato effettuato l’investimento. Ma, grazie a questo caso e alle Sezioni Unite citate in sentenza, i tribunali dovranno, per il futuro, tenere in debito conto di quanto concesso al mio assistito”. 

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