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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Oltretorrente / Via Massimo D'Azeglio

Movida, il Tar sospende l'ordinanza del Comune

Il Tar di Parma si è espresso sull’istanza cautelare in itinere sospendendo unicamente la parte dell’ordinanza relativa alla previsione di qualsiasi forma di “responsabilizzazione degli esercenti"

A seguito di ricorso da parte di alcuni esercenti pubblici operanti in via D’Azeglio, il Tar di Parma si è espresso sull’istanza cautelare in itinere sospendendo, fino alla definizione del giudizio di merito, unicamente la parte dell’ordinanza relativa  alla previsione di qualsiasi forma di “responsabilizzazione degli esercenti in relazione alla permanenza ed al contegno tenuto dalla clientela stazionante sulla sede stradale in prossimità (10 metri) dei locali o delle eventuali aree oggetto di concessione”. Pertanto, il Comune ha provveduto ad accogliere quanto previsto dal Tar, lasciando invariate, per il resto, le restanti disposizioni ordinatorie.

L’Ordinanza proposta alla firma modifica e integra la precedente Ordinanza sindacale  n. 118326 del 26/06/2014 con cui è stata disposta la disciplina degli orari degli esercizi pubblici operanti nella zonizzazione di cui al “Regolamento per la convivenza, recependo le misure cautelari emesse dal Tar di Parma con Ordinanza n 84/2014 del 25/07/2014 su ricorso di alcuni esercenti pubblici operanti nel comparto D’Azeglio. In sostanza, con Decreto Presidenziale n. 00199 del 01/07/2014 il Tar di Parma, in parziale accoglimento dell’istanza di misure monocratiche richieste da alcuni esercenti del comparto D’Azeglio ha sospeso, fino alla definizione del giudizio cautelare:

• l’anticipata entrata in vigore della disciplina degli orari per il comparto D’Azeglio; • il dovere dei gestori di escludere la presenza della “propria” clientela sulla sede stradale; • il regime di responsabilità del gestore estesa nell’arco di una distanza del raggio, di mt. 10 dagli ingressi dei locali e delle eventuali aree in concessione.

Con successiva Ordinanza sindacale n. 122169 del 02/07/2014 è stata disposta l’ottemperanza , fino alla definizione del giudizio cautelare, con riferimento alle sole disposizioni in questione, attraverso: • l’omogeneizzazione al 10 luglio 2014 dell’entrata in vigore dei nuovi orari nell’intera area zonizzata (compreso il comparto D’Azeglio); • la sospensione del dovere per i gestori di escludere la presenza della “propria” clientela sulla sede stradale e della connessa responsabilità nel raggio di mt. 10 dagli ingressi di locali ed eventuali aree in concessione; •la conferma integrale, per il resto, del disposto della predetta Ordinanza sindacale n. 118326 del 26/06/2014.

In data 25/07/2014 con Ordinanza n. 84/2014 il Tar si è espresso sull’istanza cautelare in itinere sospendendo, fino alla definizione del giudizio di merito, unicamente: “la previsione di anomale forme di responsabilizzazione degli esercenti in relazione alla permanenza ed al contegno tenuto dalla clientela stazionante sulla sede stradale in prossimità (10 metri) dei locali o delle eventuali aree oggetto di concessione, che sembrerebbero integrare una vera e propria delega di funzioni di Polizia Locale”; Di conseguenza, al fine di escludere incertezze e possibili richieste di risarcimento in merito all’applicazione delle predette disposizioni regolamentari sospese dal Giudice Amministrativo, si ritiene opportuno proporre la modifica e integrazione dell’Ordinanza sindacale n. 118326 del 26/06/2014 come modificata con la citata Ordinanza sindacale n. 122169 e s.m.i., mediante la sospensione, fino alla definizione del giudizio di merito, della previsione di qualsiasi forma di “responsabilizzazione degli esercenti in relazione alla permanenza ed al contegno tenuto dalla clientela stazionante sulla sede stradale in prossimità (10 metri) dei locali o delle eventuali aree oggetto di concessione”, lasciando invariate, per il resto, le restanti disposizioni ordinatorie; L’Ordinanza entra in vigore dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito web del  Comune e la trasmissione ai mezzi di informazione.

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