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Cronaca

La palestra cambia sede? Il titolare deve risarcire gli abbonati

Sentenza del Giudice di Pace che ha accolto la richiesta di rimborso presentata da undici ex frequentatori di una palestra nei pressi di Parma, spostata dal titolare a 6 km. dalla vecchia sede

Importante sentenza ottenuta a seguito di una iniziativa promossa dalla Federconsumatori di Parma, con cui è stata condannata la gestione di una palestra per aver procurato disagi ai clienti nel fruire il servizio e per aver inserito clausole contrattuali vessatorie, tese a negare la possibilità di risarcimento e rimborso nel caso di chiusura dell'attività.

Con sentenza n. 380/2012, depositata in cancelleria il 23.02.2012, il Giudice di Pace ha infatti accolto la richiesta di rimborso formulata da undici ex frequentatori di una palestra posta nei pressi di Parma.

I cittadini, assistiti nella fase precontenziosa dalla Federconsumatori territoriale, avevano sottoscritto, tra il 2009 ed il 2010, contratti di abbonamento con il centro; ciò anteriormente alla decisione del titolare di trasferire la palestra ad altra zona della città, in luogo adiacente ad altra struttura dello stesso tipo, anche questa gestita dallo stesso imprenditore.

Va detto che le due strutture differiscono per servizi offerti e target di clientela: la prima era una struttura pensata per soggetti “più maturi” mentre la seconda è dedicata ad un pubblico più giovane che, prevalentemente, intende allenarsi autonomamente anche 24 ore su 24.

Il Giudice, accogliendo la tesi sostenuta dagli attori (patrocinati in giudizio dall’Avv. Rocco Rovesti), ha dichiarato l’inadempimento contrattuale da parte del titolare rispetto ai contratti di abbonamento sottoscritti con gli stessi. Ciò soprattutto in dipendenza (si legge nelle motivazioni della sentenza) del disagio che la nuova ubicazione della palestra (ad oltre 6 km dalla precedente sede) determinava per i clienti.

Il Giudice, altresì, ha ritenuto vessatoria, e pertanto nulla, la clausola contenuta nei contratti sottoscritti dai consumatori presso la palestra che escludeva ogni diritto per gli stessi “a richiedere risarcimento o rimborsi della quota versata nel caso di cessazione dell’attività”.

Il G.d.p., pertanto, ha condannato il titolare, in proprio e quale legale rappresentante della società, a restituire ad ogni singolo attore la quota parte dell’abbonamento relativo al lasso di tempo intercorso fra il 17.05.2010 (giorno in cui cessava l'attività sita in luogo della stipula del contratto da parte dei ricorrenti) e la scadenza naturale di ogni contratto, ciò oltre agli interessi legali maturati ed al pagamento delle spese del giudizio.

Purtroppo, la parte soccombente si è rifiutata di adempiere spontaneamente alla sentenza sopra citata omettendo di corrispondere il dovuto agli attori i quali, pertanto, stanno agendo – in via esecutiva – al fine di ottenere l’applicazione della pronuncia del Giudice.

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