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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Sull'incompatibilità per "incarichi di natura politica" nel consiglio di amministrazione dell'ateneo di parma

Fa ancora discutere la partecipazione di Simona Caselli, prima della sua nomina ad Assessore Regionale, al Consiglio di Amministrazione dell'Università di Parma, alla luce della legge Gelmini che ha introdotto l'incompatibilità per incarichi di natura politica.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

In un comunicato dell'USB, diffuso la scorsa settimana, riprendevamo il tema dell'applicazione della Legge 240/2010 (Gelmini) in materia di incompatibilità per i componenti del Consiglio di Amministrazione. A seguito della nostra presa di posizione, il Senato Accademico, nel riconfermare nel merito quanto deliberato il 22 ottobre 2013, ha deciso di rendere disponibile il documento "Espressione del Senato Accademico in ordine a presunta situazione di incompatibilità" sul sito web dell'Ateneo.

Nel momento in cui il Senato Accademico ha stabilito una propria interpretazione della legge in questione per un caso specifico sarebbe riusltato strano che la stessa interpretazione non fosse fatta valere e resa a nota a tutti i possibili candidati. Per tanto apprezziamo, da questo punto di vista, la scelta compiuta dal Senato.

Restiamo invece in dissenso sul merito di quel documento e della interpretazione della legge di cui esso si fa portatore. Per motivare le nostre ragioni dovremo chiedere a chi legge un supplemento di pazienza, in quanto il tema è complesso.

Il problema che avevamo posto

Da informazioni di stampa o disponibili sui siti web, risultava che un membro esterno del CdA fosse contemporaneamente membro sia della Direzione provinciale che della Direzione regionale di un Partito politico. Avevamo quindi segnalato che si poteva essere in presenza di un caso di incompatibilità così come previsto dalla legge 240 (Gelmini). Avevamo inoltre segnalato che alcune Università (tra le quali quella di Bologna) avevano specificato che tale norma andava intesa come divieto ad essere titolari di "incarichi direttivi e di rappresentanza di partiti e movimenti politici, secondo i rispettivi statuti". Formulazione riportata nella stessa dicitura anche da altri Atenei.

Dopo varie sollecitazioni, il Senato Accademico approvò l'"Espressione del Senato Accademico in ordine a presunta situazione di incompatibilità" nella quale si riteneva che il problema sollevato da USB fosse non solo "infondato", ma addirittura "manifestamente" infondato.

Questa "manifesta" infondatezza si basava su una serie di richiami a norme diverse, circolari e sentenze, nessuna delle quali per la verità inerente la Legge 240 (Gelmini) e la sua applicazione. Anzi, in tutto il testo del Senato, la legge Gelmini non viene mai citata. Non viene però contestata la fondatezza della notizia da noi richiamata (il far parte dell'allora componente del CdA di un organismo direttivo di un partito politico).

Veniva ignorato anche il fatto che altri Atenei l'avessero esplicitata nelle delibere per la formazione dei rispettivi Consigli di Amministrazione. Questo produceva e produce una singolare situazione: a Bologna è incompatibile con la presenza nel CdA di Ateneo avere "incarichi direttivi e di rappresentanza di partiti", a Parma no, benché si tratti di applicare la stessa legge nazionale.

Le fonti citate a supporto della tesi del Senato Accademico

Non è sempre chiaro perchè le norme citate o le circolari esplicative siano rilevanti per chiarire un'incompatibilità che riguarda specificamente gli Atenei, essendo stata introdotta da una Legge che regola esclusivamente le Università.

Il Decreto legislativo 39/2013, largamente richiamato, tratta incompatibilità di altra natura. Tutti gli articoli del Decreto Legislativo relativi alla vigilanza dall'Autorità nazionale anticorruzione nelle materie oggetto del Decreto stesso fanno sempre riferimento a provvedimenti di "affidamento di incarichi". Non ci sembra che la nomina nel CdA dell'Ateneo abbia queste caratteristiche.

D'altra parte non ci risulta che ai componenti del CdA sia stato chiesto di sottoscrivere una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità ij materia come prevede il Decreto stesso (art. 20), a conferma che la stessa Amministrazione non lo ritiene attinente ai fini della presenza nel CdA.

Lascia, inoltre, quantomeno perplessi che nell'ambito di tale Decreto Legislativo si citi come rilevante il comma 2, lettera e) dell'art. 1 che fa riferimento ad "enti di diritto privato regolati e finanziati". Non siamo fini giuristi, ma non ci sembra che le Università siano (per ora almeno) "enti di diritto privato".

Più significativo ai fini del tema posto è il richiamo alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 11/2010. Anche in questo caso la Circolare non riguarda la Legge 240 (Gelmini) ma i "requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni".

Ammettiamo che questa Circolare possa aiutare nella interpretazione della Legge 240 (Gelmini), in particolare nel passaggio che viene riportato nello stesso documento del Senato Accademico:

"l'impedimento al conferimento dell'incarico sulle strutture di personale sussiste ogni qualvolta nei confronti dell'interessato ricorrono le condizioni dell'attribuzione di un incarico formale su posizioni direttive dell'organizzazione partito, nelle sue varie articolazioni che comportano compiti di reale impulso all'attività mediante adozioni di decisioni, anche con la loro esternazione al di fuori dell'organizzazione, di atti di gestione, come da statuto, da atto costitutivo, delibera dell'assemblea o di altro organo del partito."

La circolare ritiene quindi che esista "impedimento" quando si sia in presenza di "incarico formale su posizioni direttive dell'organizzazione di partito, nelle sue varie articolazioni".

Sottolineamo gli elementi fondamentali del passaggio interpretativo:

"incarico formale" (quindi un ruolo nel quale si è specificamente eletti o nominati),
"posizioni direttive" (compiti di direzione nell'organizzazione),
"varie articolazioni" (quindi anche ai diversi livelli territoriali, non solo quello nazionale),
"compiti di reale impulso" (l'organismo assume decisioni vincolanti o propositive per l'organizzazione),
"adozione di decisioni" (vengono assunti atti formali),
"esternazione al di fuori dell'organizzazione" (questi atti vengono rappresentanti anche all'esterno dell'organizzazione stessa per effetto della funzione svolta).
Il confronto con lo Statuto del partito

Sulla base di tutti gli elementi sopra elencati, estrapolati dalla Circolare del 2010 della Funzione Pubblica, occorre esaminare lo Statuto regionale del Partito in questione, come procede a fare lo stesso documento del Senato Accademico.

Vengono richiamati l'articolo 5 e l'articolo 8, relativi rispettivamente all'Assemblea Regionale e alla Direzione Regionale (organismi di cui, a conoscenza pubblica, l'allora componente del CdA di cui si discute era parte).

Dell'Assemblea regionale si dice che ha "competenza in materia di indirizzo generale della politica regionale del Partito", che esprime "indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni". La Direzione Regionale "è organo di esecuzione degli indirizzi generali dell'Assemblea Regionale ed è organo di indirizzo politico". Inoltre "assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche (...).

Non siamo stati in grado di accertare se al momento della nomina nel CdA, l'esponente politico in questione fosse ancora membro anche dell'Esecutivo regionale al quale era stato precedentemente eletto con compiti specifici relativi all'Università e alla ricerca.

Anche restando ai compiti della Direzione Regionale e dell'Assemblea Regionale, se si rileggono tutti gli elementi sopra richiamati dalla Circolare della Funzione Pubblica, a noi pare che siano chiaramente presenti nel caso specifico.

Il Senato Accademico conclude invece, al contrario e sorprendentemente, come "l'appartenenza a tali organi non si configuri come incarico avente 'l'attribuzioni di compiti di impulso, con assunzione di decisioni rilevanti nell'organizzazione'". Visto che lo Statuto del Partito citato non prevede altri organi (tranne l'Esecutivo che per definizione "esegue" le decisioni prese da Assemblea e Direzione), ci si potrebbe chiedere dove mai vengano assunte le "decisioni rilevanti per l'organizzazione" nel Partito in questione. Il documento del Senato Accademico, dopo aver escluso che ciò avvenga nella Direzione e nell'Assemblea, non ce lo spiega.

Un conflitto d'interesse dimenticato?

Segnaliamo un altro elemento di perplessità in questa vicenda. Il Senato accademico, per esaminare la questione da noi posta, nominò una Commissione composta dall'allora Rettore e da esponenti delle varie componenti dell'organismo. Tra questi anche un rappresentante degli studenti. Ora si dà il caso che il rappresentante degli studenti in questione fosse eletto nelle liste di un'associazione studentesca, il cui Congresso era stato aperto, "ad indicare la strada" come riferiva un organo di stampa locale, esattamente dallo stesso esponente politico, membro del CdA, di cui la Commissione del Senato doveva esaminare l'incompatibilità.

Forse non il codice etico, ma quantomeno il tatto istituzionale avrebbe suggerito di declinare l'invito a far parte di detta Commissione, dati gli stretti legami politici esistenti con l'allora componente del CdA.

Unione Sindacale di Base (USB PI)

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