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Economia

Parenti e disabili non autosufficienti: come funzione l'Amministrazione di sostegno?

( a cura dell’avv. Silvia Caravà – professioni360, area legale).

La legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto dell’amministrazione di sostegno, rivolta a quanti “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica “ si trovino “nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. Per tali persone (anziani, malati non autosufficienti, soggetti con handicap, malati psichiatrici, malati terminali, etc.) il giudice tutelare nomina una persona – l’amministratore di sostegno, appunto – che ha cura della persona e del suo patrimonio. Citando proprio l’art 1 della Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di “tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire“. La richiesta di un amministratore di sostegno può essere avanzata dallo stesso soggetto beneficiario oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai figli, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore, dai servizi sociali o dal Pubblico ministero. Il ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno si presenta al giudice tutelare del luogo in cui risiede il beneficiario e deve indicare le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministrazione di sostegno. L’esaustiva elencazione delle ragioni per cui si richiede l'amministrazione di sostegno è essenziale al fine di individuare i bisogni della persona beneficiaria ed i compiti di sostituzione e di assistenza che dovrebbero essere attribuiti all'amministratore. Il ricorso dovrà perciò illustrare brevemente le infermità o menomazioni di cui il beneficiario è affetto, con il corredo della documentazione sanitaria, e spiegare che per effetto di esse il beneficiario non può provvedere in tutto o in parte ai propri interessi di cura e di buona amministrazione del patrimonio. Ricevuto il ricorso, il giudice, sentito il beneficiario ed informati i parenti prossimi che avrebbero diritto di opporsi, nominerà con decreto un amministrare di sostegno; in merito alla scelta dell'amministratore, la preferenza da parte del giudice va di norma ai parenti, che per consuetudine di vita meglio possono svolgere le attività sostitutive di cura, privilegiando in questo modo la relazione affettiva. Possono, però, essere nominati nella funzione di amministratori anche altre persone idonee. Per individuarle e prepararle appare lodevole l'iniziativa di corsi di formazione di amministratori di sostegno, rivolti a volontari, fra i quali il giudice tutelare può attingere delle persone preparate e disponibili. Con il decreto il giudice determinerà anche l’oggetto dell’amministrazione, con l’indicazione degli atti che l’amministratore potrà o dovrà compiere in nome e per conto del beneficiario; ad esempio assegnerà il compito all’amministratore, parlando delle amministrazioni più semplici, di intrattenere i rapporti con i medici, di pagare le bollette o di riscuotere la pensione o anche, come può essere nel caso di suo padre, richiedere l'assegno di accompagnamento. Il beneficiario, per contro, conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’assistenza dell’amministratore di sostegno, e può compiere in ogni caso gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Il giudice tutelare imporrà poi all’amministrazione di redigere con cadenza annuale una relazione informativa da sottoporre al controllo del Tribunale ed in ogni momento potrà convocare l’amministratore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell’amministrazione.

( a cura dell’avv. Silvia Caravà – professioni360, area legale).

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