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Economia

Rottamazione delle cartelle Equitalia 

Dott.ssa Enza Muto ed avv. Silvia Caravà per Studio Legale ass.to Caravà/Cavalli – partner Professioni360 Parma.

Addio definitivo ad Equitalia?

Non proprio…
A decorrere dal 1° luglio 2017 Equitalia cambierà denominazione e confluirà sotto il controllo della Agenzia delle Entrate, prendendo il nome di ‘’Agenzia delle Entrate -  Riscossione’’, la quale subentrerà in tutti i rapporti attivi, passivi e processuali facenti capo alle società del gruppo Equitalia. 
La posizione debitoria dei contribuenti rimarrà del tutto invariata, ma con una novità che reca il nome di ‘’definizione agevolata’’ e che riguarda tutte le cartelle di pagamento emesse nel periodo 2000 - 2016 da qualsiasi ente impositore. 
Si tratta di un vero e proprio condono, con il quale i contribuenti potranno usufruire di un cospicuo sconto sull’importo delle cartelle esattoriali; saranno abbuonate, infatti, le voci imputate a sanzioni, interessi di mora e sanzioni aggiuntive sui contributi previdenziali.
Ne deriva che il contribuente potrà cancellare il proprio debito nei confronti del Fisco pagando solamente il capitale, gli interessi legali, l’aggio di riscossione, le spese per le procedure esecutive e quelle per la notifica della cartella di pagamento.  
Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione oppure attraverso un piano rateale. 
Tuttavia, optando per il condono rateizzato, il pagamento potrà essere dilazionato in un massimo di 5 rate, da saldare per il 70% entro dicembre 2017 e per il restante 30% entro settembre 2018. 
Il numero davvero esiguo di rate non sarà sicuramente vantaggioso per chi ha un elevato debito nei confronti del Fisco, in quanto si troverà a dover pagare 5 rate di importo gravoso, secondo una tempistica ristretta e perentoria. 
Ne deriva che, per tali soggetti, sarà consigliabile un tradizionale piano di rateazione da concordare con l’Amministrazione finanziaria e tarato sulle proprie possibilità economiche.  
Anche i soggetti che avessero già provveduto, in passato, a richiedere la rateazione del proprio debito e stessero usufruendo di un piano di pagamento a rate potranno aderire alla definizione agevolata, a condizione che siano già state regolarmente versate le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. 
In questo caso l’agente della riscossione provvederà a ricalcolare l’importo dovuto, sgravato di interessi e sanzioni e, qualora l’importo complessivo già versato secondo il piano rateale coprisse l’intero debito ricalcolato, il contribuente potrebbe vedersi interamente rottamata la cartella con conseguente totale estinzione del debito.  
Attenzione, però! 
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata la conseguenza sarà radicale: decadenza totale dai benefici della definizione agevolata, senza possibilità di richiedere un nuovo piano di rateizzazione e con il rischio, in caso di mancato pagamento, di essere soggetti al recupero forzoso del credito dal parte dell’agente della riscossione. 
Questo in virtù del fatto che l’adesione alla rottamazione Equitalia comporta la sospensione di qualsivoglia prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della definizione. 
Attenzione, dunque, alla prescrizione: se dalla notifica della cartella di pagamento non sono intervenuti altri atti interruttivi della prescrizione (come ad esempio un sollecito) e stia per maturare il periodo prescrizionale, non sarà conveniente aderire alla definizione. 
In tale ipotesi sarà più conveniente far maturare la prescrizione (che è diversificata in base alla tipologia di debito che la cartella esattoriale reca), poiché aderire al condono significa rimettere in termini l’ente impositore e sospendere la prescrizione con il rischio di vedersi attivate procedure di recupero forzoso del credito in caso di mancato pagamento di  una sola rata della definizione.
Ma allora, è conveniente aderire alla rottamazione delle cartelle?
Non per tutti.
Lo è per coloro che hanno liquidità economiche di pronta disponibilità, i quali possono così approfittare di circa il 40% di sconto rispetto al totale inizialmente dovuto, pur dovendo corrispondere rate di importo cospicuo. Meno per chi ha poca liquidità, posto che sarà sicuramente più conveniente, per tali soggetti, estinguere il debito nelle 72 rate mensili già previste dal meccanismo di rateizzazione di Equitalia, ancorchè con sanzioni e interessi vessatori compresi, poichè gli importi del singolo versamento saranno più esigui.
Inoltre, aderire alla rottamazione significa rinunciare a qualsiasi difesa giudiziale in relazione alle cartelle oggetto di definizione, ammettendo sostanzialmente, in via implicita, di aver commesso l’illecito e declinando così la possibilità di vedersi annullata la cartella in un giudizio tributario. 

Il consiglio, dunque, è quello di aderire alla definizione agevolata solamente se l’abbattimento dell’importo è realmente notevole e vantaggioso, e per saperlo è fondamentale affidarsi ad esperti in grado di ricalcolare la somma originariamente dovuta al netto di sanzioni ed interessi. 

Dott.ssa Enza Muto ed avv. Silvia Caravà per Studio Legale ass.to Caravà/Cavalli – partner Professioni360 Parma.

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