rotate-mobile
Casa

Ristrutturare la casa: la dichiarazione di inizio attività (DIA) in sanatoria

Sono assoggettati a denuncia di inizio di attività in sanatoria gli interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo o in difformità da esso, così come individuati dall’art. 8 comma 1 della L.R. n. 31/2002 e dal RUE

Di cosa si tratta?

Sono assoggettati a denuncia di inizio di attività in sanatoria gli interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo o in difformità da esso, così come individuati dall’art. 8 comma 1 della L.R. n. 31/2002 e dal RUE:
1) gli interventi di manutenzione straordinaria;
2) gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
3) gli interventi di restauro scientifico;
4) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ovvero riguardino elementi strutturali dell’edificio o alterino anche la sagoma dell’edificio;
5) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
6) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
7) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti così come definiti dal Regolamento Edilizio (art. 28);
8) i mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere;
9) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
10) l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
11) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d’opera di cui agli articoli 18 e 19 della L.R. n. 31/2002 e s.m.;
12) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all’art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;
13) le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6) dell’Allegato alla L.R. n. 31/2002 e s.m.;
14) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività agricola;
15) gli interventi di nuova costruzione previsti nell’ambito degli strumenti urbanistici che abbiano disciplinato in dettaglio i propri contenuti planivolumetrici, formali, tipologici e costruttivi e che abbiano previsto tale possibilità di intervento edilizio diretto semplificato espressamente all’interno delle proprie norme di attuazione e nella delibera di approvazione;
16) l’installazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera m) della L.R. n. 31/2002 e s.m., di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari di seguito elencati:
a) insegne di esercizio, a tetto o a pensilina, per superfici superiori a 5 mq per faccia;
b) insegne di esercizio su palina per superfici superiori a 2 mq per faccia;
c) le iscrizioni che identificano l’attività o l’esercizio cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, di superficie superiore a 5 mq;
d) cartelli e cartelloni pubblicitari, di cui all’art. 6 del Piano Generale degli Impianti;
e) impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, di cui all’art. 10, comma 2, lettera d) del Piano Generale degli Impianti;
f) tende o tendoni, anche se riportanti scritte o loghi pubblicitari;
g) bacheche.
La DIA in sanatoria può essere presentata dal responsabile dell’abuso, dall’attuale proprietario dell’immobile o da avente titolo in base a valido negozio giuridico fino alla scadenza dei termini di cui agli artt. 13, comma 3, e 14, comma 1, della LR n. 23/04 e, comunque, fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Il rilascio del provvedimento in sanatoria è subordinato al versamento della somma dovuta a titolo di oblazione determinata, in base al tipo di intervento, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della LR n. 23/2004, come modificato dall’art. 43 della LR n. 27/2004, e della delibera di Giunta Comunale n. 749/46 del 08/06/2006.
Ai fini della determinazione dell’oblazione dovuta, ai sensi dell’art. 17 - comma 3 - della LR n. 23/2004, sono inquadrati nella lettera a) gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, vengono assimilati a tale tipologia anche quegli interventi di risanamento conservativo e restauro soggetti al pagamento del contributo di costruzione con tariffa di ristrutturazione edilizia in via “ordinaria” : (ad es: aumento di superficie utile, aumento del numero di unità immobiliari ). Tali interventi sono soggetti al pagamento dell’oblazione calcolata in misura pari al doppio del contributo di costruzione, con un minimo di € 2.000,00.
Sono inquadrati nella lettera b) gli interventi edilizi realizzati sul patrimonio esistente, non contemplati alla lettera a), realizzati su edifici classificati dal POC come “ restauro e risanamento conservativo” e “restauro scientifico ” , ovvero su edifici rurali di valore architettonico-ambientale e storico testimoniale, che sono gratuiti in via “ordinaria”. Tali interventi sono soggetti al pagamento dell’oblazione calcolata in misura pari al contributo di costruzione, con un minimo di € 1.000,00.
Sono inquadrati nella lettera c) i restanti casi (ad es: recinzioni, insegne, manutenzione straordinaria su immobili non ricadenti nella lettara b). Tali interventi sono soggetti al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma da € 500,00 ad € 5.000,00 in base all’aumento di valore dell’immobile valutato ai sensi dell’art. 21, comma 2.
In base a quanto disposto dall’art. 22 della LR n. 19/2008 relativa a “Norme per la riduzione del rischio sismico” i titoli in sanatoria, riguardanti opere che comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse ovvero che non rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione, sono subordinati all’esecuzione dei lavori necessari a rendere le opere conformi alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della presentazione della sanatoria, previa richiesta dell’autorizzazione sismica o deposito del progetto strutturale.

Nello specifico

Qual è la tempistica del procedimento?

Tempo massimo del procedimento decorrente dalla data di presentazione della denuncia: 30 giorni, fatta salva la sospensione dei termini per incompletezza/irregolarità della pratica da effettuarsi entro lo stesso termine.
Tempo per eventuali pareri/autorizzazioni da richiedere agli Enti esterni o di competenza dell’amministrazione comunale: 30 giorni.

A chi va presentata la documentazione?

La denuncia, le integrazioni o le istanze successive,  compilate sull'apposita modulistica prelevabile presso gli uffici del Centro Direzionale (Piano -1) - Largo Torello de Strada n. 11/A - o scaricabile tramite Internet all'indirizzo www.comune.parma.it, devono essere presentati:
-  presso gli sportelli del Centro Servizi al Cittadino del Duc (Piano -1) - Largo Torello de Strada n. 11/A
oppure
-  inviati per posta raccomandata
oppure
- se sottoscritta digitalmente, per posta elettronica certificata all’indirizzo comunediparma@postemailcertificata.it
 

Struttura responsabile comune

Struttura: SETTORE CONTROLLI
Referente: CALZOLARI ANGELA

Responsabile del procedimento comune

Referente: ROSATI ILARIA
Referente: ROSSI DANIELA
Referente: COLLMANN SABRINA

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Ristrutturare la casa: la dichiarazione di inizio attività (DIA) in sanatoria

ParmaToday è in caricamento