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Atti di nascita, riconoscimento e adozione: le istruzioni del comune di Parma

La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino

Di cosa si tratta?

La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": In tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).

Qual è la documentazione necessaria?

    * 1 ) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
    * 2 ) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
    * 3 ) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti]
    * 4 ) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità]
    * 5 ) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati]

Quali oneri e costi bisogna sostenere?

Il servizio è gratuito.

A chi va presentata la documentazione?

E' sufficiente presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile che iscrive su un apposito registro. Questa iscrizione costituisce l'atto di nascita.
Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
· Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita
· Comune ove è avvenuto il parto
· Comune di residenza dei genitori
· Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
· Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223)

Se la dichiarazione viene fatta al Comune di Parma occorre fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile presentandosi personalmente al Punto Informazioni presso il Direzionale Unico Comunale (DUC) Largo Torello De Strada 11/a o telefonando al seguente numero 0521 031878.

Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori munito di carta d'identità e presentando l'attestato di chi ha assistito al parto.

Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della dichiarazione presentando i documenti sopra indicati. I cittadini stranieri devono presentare inoltre il passaporto o 1 testimone, munito di documento di riconoscimento valido, che li riconoscano. I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere.

Struttura responsabile comune

Struttura: SETTORE CONTROLLI
Referente: CALZOLARI ANGELA
Responsabile del procedimento comune

Referente: TURCI ELENA

ATTO DI NASCITA

La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità ), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dallostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando leventuale volontà della madre di non essere nominata.
Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, in alternativa, entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In questultimo caso la dichiarazione è trasmessa allufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.
I genitori hanno anche la facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel Comune di nascita o nel proprio Comune di residenza.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?

La denuncia di nascita può essere resa:
1) per i genitori uniti in matrimonio:
- da uno dei due genitori o entrambi
- da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile)
- da medico/ostetrica che ha assistito al parto
- da persona che ha assistito al parto
2) per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
3) solo dal padre.
Qual è la tempistica del procedimento?

Termini per la dichiarazione:
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza della madre (salvo diverso accordo espresso dai genitori in base al quale il padre può dichiarare la nascita nel comune di propria residenza)
Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Di tale ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.
A chi va presentata la richiesta?

E' sufficiente presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile che iscrive su un apposito registro. Questa iscrizione costituisce l'atto di nascita.

Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
· Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita
· Comune ove è avvenuto il parto
· Comune di residenza dei genitori
· Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
· Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223)

Se la dichiarazione viene fatta al Comune di Parma occorre fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile presentandosi personalmente al Punto Informazioni presso il Direzionale Unico Comunale (DUC) Largo Torello De Strada 11/a o telefonando al seguente numero 0521 031878.

Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori munito di carta d'identità e presentando l'attestato di chi ha assistito al parto.

Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della dichiarazione presentando i documenti sopra indicati. I cittadini stranieri devono presentare inoltre il passaporto o 1 testimone, munito di documento di riconoscimento valido, che li riconoscano. I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere.

ATTI DI RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali o solo dal padre
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni.
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?

Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia compiuto i 16 anni.

Qual è la documentazione necessaria?

    * 1 ) La casistica della documentazione da presentare è varia e dipende anche dall'età del figlio da riconoscere. [per quanto riguarda il riconoscimento di un figlio naturale in un momento successivo alla nascita]
    * 2 ) Certificato medico attestante lo stato di gravidanza [per quanto riguarda il riconoscimento di un figlio nascituro.]

Qual è la tempistica del procedimento?

Su appuntamento, effettuazione immediata

A chi va presentata la richiesta?

E' sufficiente presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile che iscrive su un apposito registro. Questa iscrizione costituisce l'atto di nascita.

Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
· Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita
· Comune ove è avvenuto il parto
· Comune di residenza dei genitori
· Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
· Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223)

Se la dichiarazione viene fatta al Comune di Parma occorre fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile presentandosi personalmente al Punto Informazioni presso il Direzionale Unico Comunale (DUC) Largo Torello De Strada 11/a o telefonando al seguente numero 0521 031878.

Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori munito di carta d'identità e presentando l'attestato di chi ha assistito al parto.

Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della dichiarazione presentando i documenti sopra indicati. I cittadini stranieri devono presentare inoltre il passaporto o 1 testimone, munito di documento di riconoscimento valido, che li riconoscano. I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere.

ATTO DI ADOZIONE

L'atto di adozione viene trascritto a seguito comunicazione del Tribunale per minori o dal tribunale ordinario.
Il decreto di adozione è trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori per i minori o dell'interessato.

Qual è la tempistica del procedimento?

Entro sette giorni dalla protocollazione della sentenza in entrata

A chi va presentata la richiesta?

E' sufficiente presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile che iscrive su un apposito registro. Questa iscrizione costituisce l'atto di nascita.
Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
· Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita
· Comune ove è avvenuto il parto
· Comune di residenza dei genitori
· Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
· Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223)

Se la dichiarazione viene fatta al Comune di Parma occorre fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile presentandosi personalmente al Punto Informazioni presso il Direzionale Unico Comunale (DUC) Largo Torello De Strada 11/a o telefonando al seguente numero 0521 031878.

Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori munito di carta d'identità e presentando l'attestato di chi ha assistito al parto.

Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della dichiarazione presentando i documenti sopra indicati. I cittadini stranieri devono presentare inoltre il passaporto o 1 testimone, munito di documento di riconoscimento valido, che li riconoscano. I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere.




 

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