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Famiglia

Assegno di maternità

Tale assegno è destinato in misura intera alle madri che non percepiscono l’indennità di maternità per i cinque mesi di congedo obbligatorio oppure in quota differenziale alle madri che percepiscono un’indennità inferiore all’importo dell’assegno concesso dal Comune

L’assegno di maternità viene concesso dal Comune di Parma ed erogato dall’INPS.

Tale assegno è destinato in misura intera alle madri che non percepiscono l’indennità di maternità per i cinque mesi di congedo obbligatorio oppure in quota differenziale alle madri che percepiscono un’indennità inferiore all’importo dell’assegno concesso dal Comune.

Viene erogato un importo pari, per l'anno 2010, a euro 311,27 mensili per cinque mesi (per un totale di euro 1556,35).

L’assegno è destinato alle madri sia in caso di nascita, che di affidamento preadottivo che di adozione nazionale o internazionale.

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?

Possono chiedere l'assegno di maternità le madri in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di Parma

b) età del bambino non superiore a 6 mesi;

c) cittadinanza italiana o comunitaria;

d) nel caso di cittadinanza extracomunitaria, possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) oppure della Carta di soggiorno di  familiare di cittadino dellUnione Europea oppure della relativa istanza di rilascio;

e) assenza di trattamento economico per il congedo obbligatorio di maternità che copre di norma dai 2 mesi prima del parto ai 3 mesi dopo la data effettiva del parto;

oppure se esiste un trattamento economico per il congedo di importo inferiore a quello dell’assegno del Comune allora si può fare richiesta per la differenza.

f) nucleo famigliare con ISE non  superiore a euro 32.448,22 per l'anno 2010, con riferimento ad un nucleo di tre persone (parametro della scala di equivalenza 2,04). Per i nuclei con una diversa composizione il valore ISE per l’accesso alla misura è calcolato attraverso una opportuna riparametrazione.

Casi particolari:

 

1)      se l'assegno è richiesto dalla madre adottiva occorre distinguere tra:

a.       adozione nazionale: l'adottato non deve avere un'età superiore a sei anni;

b.      adozione internazionale: l'adottato non deve avere un'età superiore a diciotto anni;

2)      se l'assegno è richiesto dalla madre affidataria (solo in caso di affido preadottivo), l’affidato non deve avere un’età superiore a sei anni;

3)      se la madre o l’adottante o l’affidataria è deceduta oppure minorenne, la domanda è presentata:

a.       dal padre, se il figlio è stato riconosciuto e si trova nella famiglia anagrafica del padre ed è soggetto alla sua potestà, oppure se vi sia affidamento esclusivo al padre;

b.      dal padre, in caso di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre; inoltre la madre deve risultare residente nel territorio dello Stato al momento del parto;

4)    quando la madre è minorenne e non ricorrono le condizioni di cui al punto 3), la domanda è presentata dal tutore o altro legale rappresentante.

5)  nel caso in cui la madre abbia partorito dei gemelli, dovrà presentare una domanda di assegno di maternità per ciascun figlio.

Qual è la documentazione necessaria?

non obbligatorio Non obbligatori obbligatorio Obbligatori condizionale Obbligatori sotto condizione

  • 1 ) Copia permesso di soggiorno CE [per soggiornanti di lungo periodo]
  • 2 ) Copia carta di soggiorno di familiare di cittadino UE
  • 3 ) Copia di istanza di rilascio di permesso di soggiorno CE [per soggiornanti di lungo periodo]
  • 4 ) Copia di istanza di rilascio di Carta di soggiorno di familiare di cittadino UE

Modulistica

Quali oneri e costi bisogna sostenere?

nessun costo

Qual è la tempistica del procedimento?

La domanda va presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita, oppure dall'ingresso dell'adottato/affidato nella famiglia anagrafica dell'adottante/affidatario.

ITER PROCEDURALE
La domanda va presentata agli sportelli polifunzionali del DUC (Centro Servizi al Cittadino).
Il richiedente, dovrà compilare in ogni sua parte  la domanda contenente gli elementi necessari alla verifica dei requisiti per l’attestazione degli stessi.
L’operatore di sportello, se la pratica è completa, attesta che il cittadino ha dichiarato il possesso dei requisiti per la concessione, con il calcolo del beneficio.
La comunicazione all’INPS  per l’erogazione è effettuata dal Comune a conclusione dei successivi controlli con esito positivo sulla domanda.

Qualora invece dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni, si procederà alla revoca del beneficio.

ATTENZIONE: nel caso la madre richiedente sia ancora in attesa del rilascio del permesso CE o carta di soggiorno (vedi sopra), la trasmissione ad INPS avverrà soltanto dietro consegna del titolo di soggiorno valido per l'accesso alla misura (e della conseguente registrazione della dichiarazione di dimora abituale).

A chi va presentata la richiesta?

La domanda, compilata sull'apposito modulo ritirabile presso il Punto Accoglienza del  Centro Servizi al Cittadino presso il Duc (piano - 1) - L.go Torello De Strada n. 11/a - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 17,30 o il sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,30; o scaricabile tramite internet all'indirizzo www.comune.parma.it, può essere:
-   presentata presso gli sportelli del Centro Direzionale (piano - 1) - L.go Torello de Strada n. 11/a dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 17,30 o il sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,30.

Oppure la domanda può essere inviata compilando ed inoltrando il modulo di domanda on-line con le modalità meglio illustrate sul sito: www.servizi.comune.parma.it accedendo alla pagina dei “servizi sociali”.

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