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Elezioni Comunali 2012

Comunali, voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità

Tali elettori hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nelle predette dimore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

La legge 27 gennaio 2006, n. 22 (che ha convertito in legge il D.L. 3 gennaio 2006 n. 1) e successive modifiche ed integrazioni, con una disposizione contenuta nell’articolo 1, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare per elettori affetti da gravissime infermità.

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da rendere impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della legge 104/1992, e gli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano,  hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nelle predette dimore.
Gli interessati, obbligatoriamente residenti nel Comune di Parma, dovranno far pervenire nel periodo compreso tra il 27 marzo e il 16 aprile, al Commissario Straordinario del Comune di Parma, presso l'Ufficio Elettorale, la seguente documentazione:

  • una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo;
  • fotocopia della tessera elettorale;
  • un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi della azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data delle elezioni (22 marzo), che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità sopra richiamate, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all’elettore di recarsi al seggio. Nel caso in cui sulla tessera elettorale dell’elettore di cui sopra, non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato attesta anche l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

Il sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli appositi elenchi.
Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è inserita la dimora espressamente indicata dall’elettore, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.

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