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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Fallimento Parma Fc: deferiti dalla Procura Federale 20 dirigenti della società

Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto, esaminati gli atti di indagine ed espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, a seguito della dichiarazione di fallimento della società Parma FC S.p.A., hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

a) GHIRARDI Tommaso in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato esecutivo della Società Parma FC SpA fino al 27 dicembre 2014, per la violazione dell’ art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC e dell’art. 21 delle N.O.I.F. per aver causato il dissesto economico-finanziario della società PARMA FC SpA con la propria gestione, improntata all’anti-economicità e concretizzatasi nella ricerca di capitali di terzi a copertura del sempre crescente fabbisogno finanziario, nonché nel fare ricorso ad operazioni tali da occultare la reale situazione di grave disavanzo patrimoniale della società, già in stato di decozione al momento della sua cessazione dalla carica.
b) LEONARDI Pietro, in qualità di Amministratore Delegato e componente del Comitato esecutivo della Società Parma FC SpA fino al 9 febbraio 2015 nonché Direttore Generale della Società Parma FC SpA fino al 4 marzo 2015, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver causato il dissesto economico-finanziario della società PARMA F.C. Spa con la propria gestione, improntata all’anti-economicità e concretizzatasi nella ricerca di capitali di terzi a copertura del sempre crescente fabbisogno finanziario, nonché nel fare ricorso ad operazioni tali da occultare la reale situazione di grave disavanzo patrimoniale della società.
c) GIORDANO Pasquale in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Parma FC SpA dal 27 dicembre 2014 al 20 gennaio 2015, nonché di Director della Società Dastraso Holding Limited, nonché di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eventi Sportivi Srl dal 27 dicembre 2014, , per la violazione dell’art. 1bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC e dell’art. 21 delle N.O.I.F.,per non avere adempiuto agli obblighi assunti in data 19 dicembre 2014 di dotare delle risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità aziendale della Società Parma FC, contribuendo al Fallimento della stessa.
d) KODRA Emir, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Parma FC dal 20 gennaio 2015 al 9 febbraio 2015, per le seguenti violazioni: art. 1bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver omesso la convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci in adempimento degli obblighi previsti dall’art. 2447 del codice civile e per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, ai soci la ricapitalizzazione della Società in virtù degli obblighi di garanzia rilasciati a favore della Società da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci; art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 37 delle N.O.I.F. per aver omesso 2 di comunicare alla competente Lega le variazioni intervenute nell’organo direttivo della Società Parma FC in occasione della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avvenuta in data 20 gennaio 2015.
e) GHIRARDI Susanna in qualità di Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 28 ottobre 2011 al 10 dicembre 2014, per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informata e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento a tutte le condotte contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi.
f) VOLPI Alberto in qualità di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato esecutivo della Società Parma FC dal 28 ottobre 2011 al 27 dicembre 2014, per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento a tutte le condotte contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi.
g) ROSSI Alberto in qualità di Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 28 ottobre 2011 al 13 ottobre 2014, per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi, con particolare riferimento a tutte le condotte contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi commesse fino al 13 ottobre 2014.
h) SCHINELLI Giovanni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 28 ottobre 2011 al 29 maggio 2014, per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi commesse fino al 29 maggio 2014 e per aver omesso, almeno dall’11 gennaio 2012, la richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall’art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, 3 anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC SpA da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, con l’aggravante di aver agito in conflitto di interessi.
i) BALESTRERI Arturo, Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 28 ottobre 2011 al 9 marzo 2014, per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi commesse fino al 9 marzo 2014.
j) BONZI Roberto in qualità di Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 9 marzo 2014 al 27 dicembre 2014, per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi dal 9 marzo 2014.
k) SERENA Silvia, Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 29 maggio 2014 al 27 dicembre 2014, per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informata e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi dal 29 maggio 2014.
l) SCALIA Giuseppe, Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 29 maggio 2014 al 17 dicembre 2014, per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi dal 29 maggio 2014.
m) GIULI Roberto, Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 29 maggio 2014 al 27 dicembre 2014, per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver 4 contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi dal 29 maggio 2014.
n) PASOTTI Gabriella, in qualità di socio per una quota del 21,16% di Eventi Sportivi Srl e GHIRARDI Enrico, in qualità di Amministratore unico di Carpine Srl, socio per una quota del 21,16% di Eventi Sportivi Srl,, entrambi per la violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per aver contribuito con il proprio voto, espresso tramite il proprio delegato nell’assemblea straordinaria di Eventi Sportivi Srl del 30 luglio 2014 che ha deliberato la fusione per incorporazione di Parma Brand Srl in Eventi Sportivi Srl, a consentire la creazione dei presupposti per il completamento dell’operazione di distrazione dei marchi di Parma FC e dei flussi finanziari derivanti dal contratto in essere tra Parma FC e GSport, operazione organizzata e attuata dagli Amministratori di Eventi Sportivi Srl mediante l’abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento su Parma FC e Parma Brand Srl allo scopo di incassare i crediti finanziari vantati da Eventi Sportivi Srl verso Parma FC SpA.
o) MANENTI Giampietro in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Parma FC SpA dal 9 febbraio 2015 alla data della dichiarazione di fallimento e di Amministratore della MAPI Grup Sro, per la violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per non avere adempiuto all’obbligo di dotare la Società Parma FC delle risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa.
p) BASTIANON Mario, Presidente del Collegio Sindacale di Parma FC SpA dal 24 dicembre 2012 al 27 dicembre 2014 nonché Presidente del Collegio Sindacale di Eventi Sportivi Srl; SORLINI Francesco, Sindaco effettivo di Parma FC SpA dal 24 dicembre 2012 al 27 dicembre 2014 nonché Sindaco effettivo di Eventi Sportivi Srl; MAGRI Maurizio, Sindaco effettivo di Parma FC SpA dal 24 dicembre 2012 al 12 agosto 2014; RICCOBENE Osvaldo Francesco, Sindaco effettivo di Parma FC SpA dal 12 agosto 2014 alla data del fallimento nonché Sindaco Effettivo di Eventi Sportivi Srl,, tutti per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. per aver esercitato con grave negligenza i propri doveri di vigilanza sull’operato degli Amministratori in conformità alla legge ed allo statuto, sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte di Eventi Sportivi Srl, con particolare riferimento alla cessione dei marchi e del contratto in essere con GSport, sulle operazioni poste in essere in conflitto di interessi dagli Amministratori nonché per avere omesso la richiesta di ricapitalizzazione della Società Parma FC SpA e la convocazione dell’assemblea straordinaria ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile stante l’inerzia del Consiglio di Amministrazione così come per non aver operato affinché il socio unico ed i soci di Eventi Sportivi Srl adempissero all’obbligazione di garanzia assunta in relazione alla continuità aziendale della Società Parma FC SpA.
 

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