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Parma Calcio: inibizione di 60 giorni per Faggiano e Carra

La decisione del Tribunale Federale

La società Parma Calcio 1913 prende atto della decisione del Tribunale Federale in relazione all’inibizione di 60 giorni a carico dell’Amministratore Delegato Luca Carra e del Direttore Sportivo Daniele Faggiano e all’ammenda di 600 euro a carico della società, nonostante al momento del fatto contestato avesse ricevuto ampie garanzie da parte di tutti gli organi preposti circa la regolarità dello stesso.

LA SENTENZA 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FAGGIANO DANIELE (Direttore sportivo della Società Parma Calcio 1913 Srl nella s.s. 2016-17), CARRA LUCA (Consigliere delegato della Società Parma Calcio 1913 Srl nella s.s. 2016-17), SOCIETÀ PARMA CALCIO 1913 SRL - (nota n. 1501/1097 pf16-17 GP/GT/ag del 22.08.2017).

Il deferimento
Con provvedimento del 22 agosto 2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo  Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare: - Faggiano Daniele, Direttore sportivo della Società Parma Calcio 1913 Srl nella s.s. 2016- 17, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva, per avere violato l’art. 7, comma 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, avendo svolto, nel corso della stessa stagione sportiva 2016-2017, le attività di cui all’art. 1 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per la Società Trapani Calcio, per la Società US Città di Palermo e per la Società Parma Calcio 1913;

- Carra Luca, Consigliere delegato della Società Parma Calcio 1913 Srl nella s.s. 2016-17, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva, per avere stipulato, nella qualità di Consigliere Delegato della Società Parma Calcio 1913, con il Signor Faggiano Daniele un contratto tipo per sportivo professionista iscritto nell’albo speciale dei Direttori Sportivi, pur avendo il predetto Faggiano Daniele già svolto, nel corso della stessa stagione sportivaB 2016-2017, le funzioni di cui all’art.1 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per la Società Trapani Calcio e per la Società US Città di Palermo;

- Parma Calcio 1913 Srl, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal Signor Carra Luca, Consigliere Delegato della Società Calcio Parma Calcio 1913 Srl.

Il patteggiamento
Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv. Liberati) e i Signori Faggiano Daniele, Carra Luca e la Società Parma Calcio 1913 Srl, rappresentati dagli Avv.ti Chiacchio, Cozzone e Fiorillo, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Faggiano Daniele, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per il Sig. Carra Luca, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); la Società Parma Calcio 1913 Srl, sanzione base ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00), diminuita di 1/3 pari a € 300,00 (Euro trecento/00), sanzione finale ammenda pari a € 600,00 (Euro seicento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento: Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Signori Faggiano Daniele, Carra Luca e la Società Parma Calcio 1913 Srl, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport
presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente chE nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K
01005 03309 000000001083; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti
sanzioni: - per Faggiano Daniele, inibizione di mesi 2 (due); - per Carra Luca, inibizione di mesi 2 (due); - per la Società Parma Calcio 1913 Srl, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti

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