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Divieto di vendita di qualsiasi bevanda nell’area urbana ricompresa all’interno delle tangenziali,

Niente bibite in contenitori di vetro o latta, dalle ore 19 alle ore 7 fino al 30 settembre 2023

Motivi di tutela della pubblica sicurezza, del decoro urbano e della quiete pubblica sono alla base dell’ordinanza che il sindaco, Michele Guerra, ha adottato e nella quale si prevede il divieto di vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o latta per i titolari degli esercizi di vicinato, delle medie strutture di vendita, di attività artigianali nell’area urbana ricompresa all’interno delle tangenziali fino al 30 settembre 2023, dalle ore 19 alle ore 7.  

Nonché il divieto di consumare qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o latta nelle aree pubbliche ricomprese nel perimetro e negli orari previsti dall'ordinanza e di abbandonare e/o disperdere il contenitore. Gli esercizi e le attività interessati dovranno esporre l’ordinanza in luogo ben visibile al pubblico.  

Tale divieto non trova applicazione:  

  • qualora la vendita con la conseguente consumazione avvenga esclusivamente all’interno dei locali autorizzati alla somministrazione e/o nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico con tavolini, dehors e altre strutture autorizzate; In caso di asporto dai suddetti locali, negli orari fissati dalla presente ordinanza, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso;  
  • nel caso di consegne a domicilio o di asporto per uso domestico;  
  • in occasione di manifestazioni appositamente autorizzate. 
     

     

    Il provvedimento è motivato dal fatto che l’obiettivo strategico del Comune di Parma è lo sviluppo coordinato e sostenibile della realtà urbana, nei suoi aspetti ambientali, sociali ed economici e nella tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana con la creazione di opportunità di crescita e migliore qualità della vita possibile per tutti. A questo si aggiunge che la città di Parma, forte dei propri beni monumentali ed artistici nonché della storica intensa attività culturale, oltre che del proprio vivace tessuto artigianale, commerciale ed industriale, è stata nominata nel 2017 “Città creativa della gastronomia UNESCO” ed è stata proclamata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il biennio 2020/2021 Capitale Italiana della Cultura.  

    L’Amministrazione Comunale intende, quindi, garantire una serena e civile convivenza, comportamenti idonei a tutelare la tranquillità sociale e migliorare la qualità della vita e della salute, contrastando le cause che possono impedire di realizzare questi obiettivi specie negli spazi pubblici.  

    Nel territorio urbano della città di Parma, con particolare riferimento al centro storico e alle aree dei quartieri interni alle tangenziali, si sono verificate problematiche relative alla pubblica sicurezza, al decoro urbano e alla quiete pubblica, collegate all’utilizzo improprio e in alcune casistiche violento di contenitori in vetro e latta, nonché all’abbandono e /o alla dispersione di detti contenitori. Gli episodi rilevati, vedono un aumento nella stagione estiva dove è più frequente il raggruppamento di persone nelle aree pubbliche all’aperto e nei parchi.  

    Inoltre la cittadinanza, le rappresentanze politiche e istituzionali segnalano problematiche di civile convivenza e pubblica sicurezza, dovute in molti casi all’utilizzo improprio e all’abbandono di contenitori in vetro e latta, soprattutto nell’area urbana ricompresa all’interno delle tangenziali. I fenomeni di dispersione e abbandono al suolo e nel verde pubblico di bottiglie di vetro – spesso frantumate – rappresentano un pericolo per l’ordinato ed il quieto vivere civile e per la normale fruibilità degli spazi pubblici.  
     

    La vigilanza sull’ottemperanza all’ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia. L’inosservanza alla stessa rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune, ai sensi dell’art. 7-bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00. 

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