Ristrutturare la casa: la dichiarazione di inizio attività (DIA)
I lavori possono essere iniziati alla data indicata nella DIA, che non deve essere inferiore a 30 giorni e superiore ad un anno dal giorno della sua presentazione, fatta salva la sospensione del termine per incompletezza/irregolarità della pratica
Di cosa si tratta?
La denuncia di inizio attività (DIA) per interventi edilizi può essere presentata dal proprietario dell'immobile, o da avente titolo in base a valido negozio giuridico (es.: delega, procura, mandato da parte del proprietario).
I lavori possono essere iniziati alla data indicata nella DIA, che non deve essere inferiore a 30 giorni e superiore ad un anno dal giorno della sua presentazione, fatta salva la sospensione del termine per incompletezza/irregolarità della pratica.
Il termine di 30 giorni per l’inizio dei lavori risulta sospeso anche nel caso sia necessaria l’acquisizione di pareri o atti di assenso interni all’amministrazione comunale (ad esempio: parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, assenso alla monetizzazione parcheggi pubblici da parte della Giunta Comunale) e/o di competenza di enti esterni, richiesti tramite lo Sportello Unico.
Qualora l’immobile oggetto di intervento sia assoggettato a vicolo di competenza dell’amministrazione comunale, il termine di 30 gg risulta interrotto e decorre per intero dalla data di rilascio del relativo atti di assenso.
Se l’immobile oggetto di intervento è sottoposto a vincolo la cui tutela compete ad altro ente, il termine di 30 gg risulta interrotto e decorre per intero dalla data di ricevimento del relativo atto di assenso o, se convocata, dall’esito della conferenza dei servizi.
In presenza di atti o pareri vincolanti non favorevoli, o di esito non favorevole della conferenze dei servizi, la denuncia è priva di effetti e, quindi, la dichiarazione presentata non autorizza nessun inizio lavori.
La presentazione della DIA è, nei cari previsti, subordinata al pagamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, contributo D – depurazione) e della monetizzazione parcheggi secondo le modalità stabilite dal Comune. In caso di ritardo o di omesso versamento del contributo di costruzione si applicano le sanzioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 23/2004, mentre il ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di monetizzazione parcheggi comporta l'applicazione degli interessi legali di mora.
Nello specifico
- Denuncia di Inizio Attività (DIA) per interventi edilizi ai sensi art. 8 LR n. 31/2002
- Denuncia di Inizio Attività (DIA) per variazioni essenziali (artt. 18 e 23 L.R. 31/02)
- Denuncia di Inizio Attività (DIA) per variazioni minori in corso d'opera (art. 19 L.R. 31/02)
- Richiesta di proroga ultimazione lavori per DIA edilizia
- Richiesta di voltura per DIA edilizia
- Comunicazione di variazione del direttore dei lavori e/o dell'impresa costruttrice
- Comunicazione di fine lavori per DIA edilizia
- Richiesta di rimborso oneri
- Richiesta di archiviazione
- Denuncia di Inizio Attività (DIA) per interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione ai sensi del Titolo III LR n. 6/2009
A chi va presentata la documentazione?
La denuncia, le integrazioni o le istanze successive, compilate sull'apposita modulistica prelevabile presso gli uffici del Centro Direzionale (Piano -1) - Largo Torello de Strada n. 11/A - o scaricabile tramite Internet all'indirizzo www.comune.parma.it, devono essere presentate presso gli sportelli polifunzionali del Duc (Piano -1) - Largo Torello de Strada n. 11/A,
oppure
-inviate per posta raccomandata
oppure
-se sottoscritte digitalmente, per posta elettronica certificata all’indirizzo comunediparma@potemailcertificata.it
Struttura responsabile comune
Struttura: SETTORE CONTROLLI
Referente: CALZOLARI ANGELA
Responsabile del procedimento comune
Referente: ROSATI ILARIA
Referente: ROSSI DANIELA
Referente: COLLMANN SABRINA