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Venerdì, 26 Aprile 2024
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Modello 730: tutte le informazioni utili

Tutto quello che c'è da sapere per la compilazione e la presentazione del modello 730

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Utilizzare il modello 730 presenta alcuni vantaggi:

  • è semplice da compilare e non richiede l’esecuzione di calcoli
  • il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Caf e iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro)
  • il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre)
  • se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).

Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.

Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi di lavoro dipendente
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, i redditi percepiti dai co.co.co e dai lavoratori a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno)
  • alcuni dei redditi diversi (per esempio, i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari)

Il modello 730 può essere presentato:

  • al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico)
  • ai Caf o ai professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro).

Presentazione al sostituto d’imposta

Se si sceglie di presentare la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta (che però deve aver comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale) occorre consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello 730-1, relativo alla scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef.

La scheda va consegnata, anche se non è stata espressa alcuna scelta, avendo cura di indicare il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille devono essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.

Il contribuente non deve esibire al sostituto d’imposta la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione, che però deve conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e in questo caso non è dovuto alcun compenso, oppure può chiedere assistenza per la compilazione (in questo caso occorrerà versare un corrispettivo).

Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef (modello 730-1), anche se non è stata effettuata alcuna scelta.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.

Documentazione da presentare

Prima di recarsi dal Caf o dal professionista abilitato il contribuente deve recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.

In particolare, sia che si richieda l’assistenza per la compilazione, sia che si consegni il modello già compilato, vanno esibiti i seguenti documenti anche solo in fotocopia:

  • il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le altre certificazioni dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.
  • fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall’imposta lorda
  • altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale; per l’assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.
  • per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l’inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni)
  • attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati autonomamente dal contribuente
  • ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un’eccedenza d’imposta che si intende far valere nel modello 730.

Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: per esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni spettanti.

Quando si presenta

  • Il modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio a un Caf o a un intermediario abilitato (iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro).

Entro questa data il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Infine, entro il 30 giugno il datore di lavoro o ente pensionistico, il Caf o il professionista abilitato trasmettono il modello 730 all’Agenzia delle Entrate.

SCARICA IL MODELLO 730

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Elenco dei codici catastali comunali e delle aliquote dell'addizionale comunale per gli anni 2010 e 2011

 

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