rotate-mobile
Venerdì, 26 Aprile 2024
Sport

Parma, l'avvocato Grassani: "E' un ricorso dall'esito incerto, il Torino spera"

Il legale è intervenuto ai microfoni di gianlucadimarzio.com e ha spiegato che "i relativi oneri fiscali sarebbero potuti essere versati nel rispetto delle scadenze previste nel contratto, e non obbligavano il datore di lavoro ad alcun pagamento anticipato"

Il Parma trattiene il fiato e aspetta il 28 maggio, incrociando le dita e sperando. Dopo i 58 punti, dopo il piazzamento al sesto posto, c'è da combattere in tribunale per ottenere il via libera e partecipare ai prossimi preliminare dell'Europa League. I tifosi non si danno pace, la situazione non appare così scontata, anche se c'è fiducia nell'ambiente.

Un tema, quello della licenza UEFA, delicato e difficile: per fare chiarezza, ai microfoni di gianlucadimarzio.com, è intervenuto l’avvocato Mattia Grassani, noto legale e ampio conoscitore della materia che ha analizzato in primis la nozione stessa di licenza UEFA: “Secondo la definizione del Manuale Licenze UEFA, consiste nella certificazione rilasciata dalla FIGC che conferma il rispetto da parte della Società richiedente la Licenza dei requisiti previsti dal Sistema come parte della procedura di ammissione alle competizioni UEFA.

Più concretamente, è importante sapere che, quando un club conquista, al termine del campionato, un piazzamento utile per la partecipazione alle manifestazioni organizzate dalla UEFA, questo diritto non sorge automaticamente, bensì è riconosciuto soltanto se la società rispetta gli standard qualitativi, sotto il profilo finanziario, organizzativo e infrastrutturale, fissati dall’UEFA, che ne demanda l’accertamento alle singole Federazioni Sportive Nazionali. Ad esempio, quest’anno la FIGC ha rilasciato la Licenza UEFA a 12 società di Serie A, con esclusione, non definitiva, come noto, del Parma FC Spa“.

Per quale motivo al Parma è stata negata per il ritardo di alcuni pagamenti IRPEF e perché, al contrario, il club emiliano ritiene corretta la propria posizione? “Non conoscendo gli atti del procedimento, che non sono pubblici ma nella stretta disponibilità delle parti (in questo caso Parma e FIGC) è difficile approfondire la fattispecie sottoposta alla mia attenzione, peraltro connotata da significativa peculiarità. La società ducale, infatti, sostiene di aver anticipato a propri calciatori in esubero, trasferiti a titolo temporaneo ad altri club, somme incentivanti a titolo di indennita’ di buonuscita o per l’esodo, scadenti al 30 giugno 2014, senza, tuttavia, provvedere al versamento degli oneri fiscali, per i quali sarebbe stato rispettato il termine contrattuale. Purtroppo, come detto, non avendo preso visione dei contratti stipulati tra Parma FC e i calciatori in questione non è possibile esprimersi con piena cognizione di causa. Il Club ritiene che, poiché i pagamenti effettuati nei confronti dei calciatori costituivano anticipazioni rispetto alle scadenze contrattuali, i relativi oneri fiscali avrebbero potuto essere versati nel rispetto delle scadenze previste nel contratto, e non obbligavano il datore di lavoro ad alcun pagamento anticipato“.

Dopo il ricorso all’Alta Corte da parte del Parma, ritiene ci siano dei buoni margini per controvertire la decisione presa o si andrà verso la conferma della negazione della licenza? “A mio avviso l’esito del procedimento è molto incerto. Fino ad oggi si rinvengono due precedenti, peraltro non assimilabili, nei quali i club privati della Licenza UEFA si sono rivolti all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ma i ricorsi di Chievo e Cagliari furono entrambi rigettati. Nel caso in esame, tuttavia, la fattispecie appare completamente diversa, sia nel merito, sia per le conseguenze cui una decisione di rigetto potrebbe condurre: Cagliari e Chievo, infatti, anche in caso di accoglimento del ricorso, non avrebbero avuto il titolo sportivo per partecipare alle Coppe Europee, per cui il diniego della Licenza si rivelò, di fatto, privo di effetti. Nella situazione del Parma, invece, il pregiudizio per la società sarebbe veramente considerevole, per cui è presumibile che la valutazione del caso da parte dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva sia effettuata anche tenendo conto di questo elelmento. Di piu’ non posso dire“.

In tutto ciò, il Torino si presenterà all’udienza costituendosi contro parte interessata: cosa significa questa scelta del club piemontese e che riscontri può avere? “Si tratta di una scelta che, oltre ad essere prevista dal Codice dei Giudizi dell’Alta Corte, appare pienamente condivisibile e coerente con la tutela degli interessi della societa’ del Presidente Cairo, attesa l’importanza della posta in palio. In buona sostanza, se verra’ ammesso l’atto di intervento, il Torino parteciperà al procedimento quale terzo controinteressato, affiancando la FIGC e sostenendo la posizione della Federazione in ordine alla legittimità del diniego della Licenza UEFA opposto al Parma FC Spa. Seppure non decisiva, la presenza del terzo controinteressato nel procedimento rappresenta sia un contraddittore in più per la società ricorrente, che, conseguentemente, dovrà confutare le eccezioni non più di una (la FIGC), ma, addirittura, di due controparti, sia l’occasione, per la società granata, di rappresentare all’organo giudicante le proprie ragioni in maniera diretta e, certamente, più efficace possibile“.
 

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Parma, l'avvocato Grassani: "E' un ricorso dall'esito incerto, il Torino spera"

ParmaToday è in caricamento