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“Parma Città della Musica” in Cittadella, tutti i divieti: dagli zaini alle biciclette

L'elenco degli oggetti che non si possono introdurre

In occasione della manifestazione “Parma Città della Musica” che si terrà nelle giornate dell'11-12-19-20-21 ed eventualmente 22 settembre 2019, al parco Cittadella, sulla base delle necessità espresse dalla Questura di Parma in tema di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è stata adottata l'ordinanza che prevede i seguenti divieti.

E' fatto divieto di introduzione nell'area della manifestazione: valigie\borse\zaini superiori a 10 lt; bombolette spray di qualsiasi tipo; trombette da stadio; armi da sparo (anche per coloro in possesso di porto d’armi per difesa personale) ed oggetti contundenti di qualsiasi tipo, strumenti da punta e taglio, caschi; catene; sostanze stupefacenti; lattine, borracce, bottiglie ad eccezione delle bottigliette di plastica da 0,5 senza tappo; animali di qualsiasi genere; bastoni per selfie, treppiedi; ombrelli con punta, mazze, aste; strumenti musicali e di amplificazione sonora; penne e puntatori laser; droni; biciclette, skateboard, pattini, overboard.

Non è consentito l’accesso all'area alle persone in stato di ebbrezza alcolica o da stupefacenti e l’arrampicamento sulle strutture e a coloro che si presentano ai varchi d’accesso con il volto travisato che ne renda difficile l’identificazione; artifici pirotecnici, petardi di qualunque tipo, fumogeni, razzi illuminanti e da segnalazione, sostanze maleodoranti e irritanti di qualunque tipo. E' altresì previsto il divieto di arrampicamento sulle strutture.

E’ invece consentito introdurre: medicinali con prescrizione del medico (es. insulina, antidolorifici, antibiotici); stampelle o tutori (con certificato medico); sigarette elettroniche; accendini; ombrelli senza punta (formato poket).

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dell'Ordinanza sarà assicurata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia. L’eventuale inottemperanza verrà sanzionata ai sensi dell’art. 7-bis, commi 1 e 1-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad euro 500,00 e pagamento in misura ridotta pari ad euro 50.00.

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